Lockdown e Fase 2: che cosa si potrà fare o non fare, e da quando?

Il Governo italiano ha varato la strategia e le regole per dare attuazione alla c.d. Fase 2: in attesa di chiarimenti ufficiali, ecco un sunto schematico delle novità introdotte dal dpcm del 26 aprile 2020.

Il presidente del Consiglio dei Ministri ha illustrato la strategia italiana per affrontare la fase di ripartenza economica e sociale, a seguito del lockdown iniziato il 9 marzo scorso.
Pare opportuno chiarire, però, che dal punto di vista normativo, le nuove regole, ex. Art. 10 del dpcm, troveranno applicazione dal 4.5.2020 fino al 17.5.2020, disciplinando soltanto la prima parte della fase 2.
Stando alle anticipazioni fornite dal Presidente del Consiglio, infatti, a questa se ne aggiungeranno almeno altre due (con altrettanti provvedimenti): una nel periodo compreso fra il 18.5. ed il 31.5 p.v.; l’altra relativa al mese di giugno.
Soltanto le disposizioni contenute all’art. 2, commi 7, 9 e 11 entrano, invece, immediatamente in vigore, ove si prevede che le imprese che riprenderanno la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire già dal 27.4.2020

Vista l’ampiezza del provvedimento, nella tabella di seguito riportata sono indicate le maggiori novità con riferimento a spostamenti, attività personali, sport, tempo libero, apertura delle attività economiche e produttive, con indicazione di se, in che modo e quando sarà possibile ritornare a svolgere le attività quotidiane.

SPOSTAMENTI dal 4.5.2020

  1. All’interno della Regione in cui ci si trova, è ammesso uscire solo per:
  • comprovate esigenze lavorative
  • situazioni di necessità
  • motivi di salute
  • spostamenti per incontrare i congiunti

È fatto divieto assoluto di spostamento a:

  • Soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° C
  • Soggetti sottoposti a quarantena
  • Soggetti risultati positivi al virus

Si raccomanda di non uscire a:

  • Persone anziane
  • Persone affette da patologie croniche o con multi-morbilità
  • Persone con stati di immunodepressione congenita o acquisita

N.B.  La definizione di prossimi congiunti non è tipica dell’ordinamento e sta sollevando non pochi problemi. Tuttavia, anche in virtù della ragione sottesa alla norma, può ritenersi che siano incluse in tale categoria:

 – i parenti

– gli affini (parenti del coniuge)

– i parenti dei soggetti uniti in unione civile

– gli affini dei soggetti uniti in unione civile

– i conviventi more uxorio

Resta, invece, esclusa la possibilità di ricongiungimento fra soggetti che non siano uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

In ogni caso, prima del 4.5.2020, il Governo ha comunicato che chiarirà la discussa definizione.

  1. Fuori dalla Regione in cui ci si trova, è ammesso uscire solo per:
  • comprovate esigenze lavorative
  • assoluta urgenza
  • motivi di salute
  • Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (analogamente a quanto disposto prima del lockdown).

Resta esclusa, dunque, la possibilità di spostamenti per incontrare prossimi congiunti fuori regione.

Restano fermi i divieti e le raccomandazioni di cui sopra.

 

  1. Dall’Estero all’Italia per i cittadini stranieri non residenti in Italia:
  • Max 3 giorni (prorogabili di altri 2), e previa comunicazione di comprovate esigenze lavorative
  1. Dall’estero all’Italia per cittadini italiani residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia, i cittadini stranieri residenti, domiciliati, o con dimora abituale in Italia, i cittadini italiani e residenti all’estero:
  • periodo di isolamento fiduciario per almeno 14 giorni presso il luogo anticipatamente comunicato alle autorità

ISTRUZIONE, SPORT, SVAGO E TEMPO LIBERO dal 4.5.2020

  1. Attività motoria distante da casa:

Maggiorenni:

  • individualmente
  • distanza interpersonale di almeno 1 metro
  • evitare assembramenti di persone

Minorenni:

  • accompagnati da un maggiorenne autosufficiente
  • distanza interpersonale di almeno 1 metro
  • evitare assembramenti

Persone non completamente autosufficienti:

  • accompagnati da un maggiorenne autosufficiente
  • distanza interpersonale di almeno 1 metro
  • evitare assembramenti
  1. Attività sportiva distante da casa

Maggiorenni:

  • individualmente
  • distanza interpersonale di almeno 2 metri
  • evitare assembramenti di persone

Minorenni:

  • accompagnati da un maggiorenne autosufficiente
  • distanza interpersonale di almeno 2 metri
  • evitare assembramenti

Persone non completamente autosufficienti:

  • accompagnati da un maggiorenne autosufficiente
  • distanza interpersonale di almeno 2 metri
  • evitare assembramenti
  1. Attività motoria in parchi, ville, giardini pubblici (Il sindaco può disporre la chiusura di luoghi inidonei a permettere il rispetto delle regole di distanziamento):

Maggiorenni:

  • individualmente
  • distanza interpersonale di almeno 2 metri
  • evitare assembramenti di persone

Minorenni:

  • accompagnati da un maggiorenne autosufficiente
  • distanza interpersonale di almeno 2 metri
  • evitare assembramenti

Persone non completamente autosufficienti:

  • accompagnati da un maggiorenne autosufficiente
  • distanza interpersonale di almeno 2 metri
  • evitare assembramenti
  1. Attività sportiva in parchi, ville, giardini pubblici:

Maggiorenni:

  • individualmente
  • distanza interpersonale di almeno 2 metri
  • evitare assembramenti di persone

Minorenni:

  • accompagnati da un maggiorenne autosufficiente
  • distanza interpersonale di almeno 2 metri
  • evitare assembramenti

Persone non completamente autosufficienti:

  • accompagnati da un maggiorenne autosufficiente
  • distanza interpersonale di almeno 2 metri
  • evitare assembramenti
  1. Attività ludica o ricreativa all’aperto:
  • Non è consentita
  1. Assembramento in luoghi aperti al pubblico
  • Non è consentito
  1. Assembramento in luoghi privati
  • Non è consentito
  1. Cinema, teatri, musei:
  • Restano chiusi

(Il decreto nulla prevede sulla loro riapertura, su cui la Presidenza del Consiglio ha fornito alcune anticipazioni).

  1. Scuola, Università, servizi educativi per l’infanzia
  • Restano chiusi ma continua la fruizione dei servizi in modalità a distanza, laddove prevista.

(Il decreto nulla prevede sulla loro riapertura, su cui la Presidenza del Consiglio ha fornito alcune anticipazioni).

  1. L) Allenamenti atleti, professionisti e non, purché di Sport riconosciuti come di rilievo nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni

– se finalizzati a partecipazione a giochi olimpici o manifestazioni nazionali o internazionali

– atleti di discipline sportive individuali

  • porte chiuse
  • senza assembramento
  • rispetto distanziamento sociale di 2 metri

* è comunque prevista l’adozione di apposite linee guida

  1. M) Impianti nei comprensori sciistici
  • Restano chiusi
  1. N) Spettacoli di qualsiasi tipo con presenza di pubblico
  • Restano sospesi
  1. O) Eventi organizzati in pubblico (Concerti, manifestazioni)
  • Restano sospesi
  1. P) Procedure di Concorso pubblico
  • Restano sospese

* salvo valutazione candidati solo su basi curriculari ovvero con modalità a distanza

  1. Q) Esami Patente di guida
  • Resta sospeso

*Prevista proroga termini per pratiche in scadenza

 

  1. R)  Meeting, congressi, riunioni con assembramenti di persone
  • Restano sospesi
  1. S) Riunioni:
  • da favorire nella forma a distanza
  • se necessario, di persona ma garantendo almeno la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
  1. T) Visita pazienti ospedale, case di cura, ricoveri per anziani
  • limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria

RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE dal 4.5.2020

  1. Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi
  • Restano sospesi.

* Unica eccezione: erogazione prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per i centri termali

  1. Attività commerciali al dettaglio

– attività integrale:

  • generi alimentari e prima necessità (all. 1), anche siti in centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solo a tali attività
  • edicole
  • tabaccai
  • farmacie
  • parafarmacie

* Restano gli obblighi di garantire la distanza di sicurezza di un metro, di ingresso dilazionato, di evitare soste per il tempo non strettamente necessario (maggiori riferimenti all’allegato. 5 del dpcm).

Restano sospese le attività non incluse nelle precedenti.

 

  1. Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie pasticcerie)

– attività integrale:

  • Mense
  • Catering continuativo su base contrattuale

* Restano gli obblighi di garantire la distanza di sicurezza di un metro

  • Stazioni di servizio autostrada

* Solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali

*Obbligo di garantire distanza di sicurezza di un metro

Per altre attività, è consentita:

  • ristorazione con consegna a domicilio
  • ristorazione con asporto condizionata a:

      – rispetto distanza interpersonale di un metro

      – divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali

      – divieto di sostare nelle prossimità dei locali

  1. Servizi bancari, finanziari, assicurativi
  • confermata apertura

* rispetto distanza interpersonale di un metro e rispetto norme igienico-sanitarie

  1. Attività settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, compreso le filiere che forniscono beni e servizi
  • confermata apertura

 

  1. Trasporti pubblici
  • garantito servizio minimo essenziale

* erogazione scaglionata per evitare sovraffollamento

* sanificazione dei mezzi di trasporto

  1. Professionisti
  • massimo utilizzo modalità di lavoro agile per attività eseguibili al proprio domicilio o a distanza

* per i dipendenti, incentivo ferie, congedi o altri strumenti previsti

  • per lavoro in loco, assunzione protocolli sicurezza anti-contagio

* laddove non è possibile garantire distanza interpersonale di 1 metro, è necessario predisporre strumenti di protezione individuale e sanificazione dei luoghi di lavoro; all. 1 e 2.

  1. Attività produttive industriali e commerciali
  • Soltanto quelle indicate all’all. 3 (Codici Ateco)

* rispetto dei protocolli e delle norme sanitarie previste per i singoli settori di riferimento

Restano sospese tutte le attività non indicate all’all. 3

* possono proseguire, però, se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

  1. Servizi per la persona
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Lavanderie industriali
  • Altre lavanderie e tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Restano sospese tutte quelle non indicate (barbieri, parrucchieri, centri estetici, etc.)

Infine, con riferimento alla Gestione\Organizzazione delle attività sospese:

  1. Per quelle che riprenderanno dal 4 Maggio 2020
  • Sin dal 27.4.2020 è ammessa ogni attività propedeutica alla riapertura

* Purché vi sia rispetto della regola di distanziamento interpersonale ed il rispetto dei protocolli previsti per il settore di riferimento.

  1. Gestione attività sospese almeno fino al 17 Maggio 2020
  • Accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati – previa comunicazione al Prefetto e solo per svolgimento di:

– attività di vigilanza

– attività conservative e di manutenzione

– gestione dei pagamenti

– pulizia e sanificazione dei locali

 

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