RAPPORTO TRA I FIGLI E IL NUOVO COMPAGNO/A DELL’EX: ESISTE UNA REGOLA?

In realtà, l’unica regola da seguire è accertare l’interesse del minore.

Benché la legge possa sancire la fine dei rapporti coniugali, quando due ex coniugi hanno avuto dei figli, il rapporto continua anche oltre il matrimonio e possono crearsi tensioni quando uno dei due si riforma una coppia stabile o ancor più una famiglia.

Accade spesso che si senta l’esigenza di limitare o regolamentare il rapporto che si viene necessariamente a creare per effetto della frequentazione dei figli con il nuovo compagno o la nuova compagna del proprio ex.

A volte questa esigenza è reale e giustificata da un malessere manifestato dai figli stessi, altre volte, invece, entrano in gioco meccanismi psicologici, magari di risentimento o di vendetta dell’ex, o magari alimentati da condotte di rivalsa e di competizione del nuovo compagno o dalla nuova compagna: la casistica umana è ampissima.

Capita così, di frequente, sentirsi chiedere se esista una regola e la risposta immediata che si può dare è una sola: non esiste una regola univoca, l’unica regola da seguire è accertare l’interesse del minore.

Che poi tale interesse sia difficile da individuare in un’aula di Tribunale o attraverso perizie, talvolta opinabili, questo attiene ad altre considerazioni da svolgere in sede politico-legislativa.

Sul web è facile imbattersi in articoli e sentenze che giungono a conclusioni divergenti.

In realtà però, scendendo nel dettaglio e andando ad esaminare il caso concreto, si può capire come ciò dipenda proprio dalla diversa casistica e dal fatto che non sempre l’interesse del minore si incarna in una regola prestabilita.

E’ il caso di due sentenze, all’apparenza contrastanti, che oggi vi sottoponiamo.

  • La prima è quella della Cassazione civile, sez. I n. 11448 del 10/05/2017.

In sede di separazione il Giudice dispone, in linea di principio, l’affido condiviso dei figli minori con collocamento (intesa come residenza del minore) presso un solo genitore.

Questo perché, alla luce del superiore interesse del minore, tendenzialmente si vuole evitare che, optando per il (poco frequente, se non davvero raro) collocamento paritario, il bambino venga considerato come una valigia, passando da una casa all’altra dei genitori e trascorrendo uguale tempo con loro.

La Cassazione ha spesso sposato un’interpretazione della legge più favorevole alla donna, preferendo collocare i figli presso la madre (cosiddetta maternal preference) piuttosto che il padre, almeno fino a quando i minori sono in età scolare. Ma questo criterio viene meno quando esigenze di tutela della prole consentano di ritenere che la stessa stia meglio presso il papà.

E’ il caso di questa sentenza, con cui la Suprema Corte è stata chiamata a riesaminare un raro caso di collocazione prevalente dei figli presso il padre, la madre aveva ottenuto di poter tenere con sé i figli solo per due fine settimana al mese.

La sentenza di primo grado del Tribunale di Ravenna, infatti, confermata anche dalla Corte d’Appello di Bologna, sposava le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio che rilevava un disagio manifestato da entrambi i ragazzi per l’eccessiva tendenza della madre a coinvolgere nella loro vita il suo nuovo compagno, contrastante con la loro esigenza di elaborare il cambiamento nei tempi dovuti.

Anche la Suprema Corte ha confermato tale decisione, non potendo sindacare nel merito le valutazioni di preferibilità di collocazione dei ragazzi presso il papà.

Peraltro, la CTU era stata suffragata dalla audizione di entrambi i minori ex art. 155 sexies c.c., che lo stesso CTU aveva ritenuto idonei all’ascolto, benché la ragazzina fosse infra-dodicenne.

  • Specularmente opposta è invece la sentenza del Tribunale di Milano del 18.1.17, quasi coeva di quella sopra illustrata, secondo cui va rigettata la domanda del genitore volta ad ottenere che il Tribunale inibisca i contatti tra i figli comuni e il nuovo partner dell’altro genitore là dove la relazione tra esso genitore e nuovo compagno si sia consolidata e, per il tempo trascorso, debba ritenersi che i minori abbiano ormai presumibilmente metabolizzato la presenza – nel caso di specie – del nuovo compagno nella vita della madre.
Nel caso in esame, infatti, i giudici hanno valorizzato la forte stabilità della nuova relazione, coronata dalla nascita di un altro bambino al quale i figli di “primo letto” della donna erano molto legati, nonché i buoni rapporti che intercorrevano tra il nuovo compagno della donna e i di lei figli che, con il tempo, avevano oramai metabolizzato la nuova presenza.
Ph. Credit Anna Di Cosmo.

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