Con l’ordinanza n. 835/2021, depositata il 19 gennaio scorso, la III Sezione della Corte di Cassazione italiana si è pronunciata su un ricorso promosso da un procuratore calcistico avverso un calciatore, suo ex assistito, fornendo importanti chiarimenti sull’interpretazione del contratto di agenzia nel settore calcistico e sull’operatività del regolamento di categoria.
La pronuncia origina da un ricorso promosso da un agente sportivo autorizzato, il quale aveva citato in giudizio un calciatore, suo ex assistito, con cui aveva stipulato, nel febbraio 2012, un contratto di agenzia di durata biennale.
In particolare, l’agente lamentava il fatto che il calciatore, dopo avergli revocato l’incarico, prima dello spirare del termine di preavviso di trenta giorni, avesse concluso un nuovo contratto di prestazione sportiva con un importante squadra milanese, senza riconoscergli la provvigione, determinata nel rapporto di agenzia nella misura pari al 5 % del corrispettivo annuo lordo maturato dal calciatore a titolo di ingaggio.
La prestazione del calciatore con la squadra rossonera, inizialmente prevista fino alla stagione del 2016/2017, durava invero soltanto 6 mesi, decorsi i quali il rapporto veniva cessato per poi riprendere con una nuova squadra lombarda. A sostegno delle proprie ragioni, l’agente evidenziava come la condotta del suo ex assistito fosse stata, tra l’altro, in contrasto con i precetti contenuti nel Regolamento Agenti FIGC.
La Corte, chiarito che il Regolamento Agenti FIGC, così come tutti i regolamenti federali, rappresenta un atto di autonomia organizzativa delle Federazioni nazionali, le quali operano come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, può essere interpretato alla stregua di un qualsiasi contratto, si prodiga in un’importante analisi del suddetto Regolamento in combinato disposto con quanto stabilito dal codice civile in materia di contratto di agenzia.
Al termine di tale analisi la Corte ha quindi sancito i seguenti principi di diritto:
- “l’art. 18, comma 2 e art. 21, comma 6, del Regolamento Agenti FIGC, costituente atto di autonomia organizzativa contrattuale, vanno interpretati nel senso che all’agente sportivo è dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell’incarico, anche nel caso in cui quest’ultimo stipuli un contratto di prestazione sportiva senza l’assistenza dell’agente o con l’assistenza di un agente diverso da quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia revocato l’incarico, con lettera raccomandata a.r. (o con comunicazione ad essa equiparata), almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto, ed abbia depositato, o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria della Commissione Agenti”.
- “Ai sensi dell’art. 17, comma 4, u.p. del Regolamento Agenti FIGC, nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità ad un precedente contratto di prestazione sportiva, il calciatore è tenuto alla corresponsione integrale della provvigione spettante all’agente per il contratto precedente e, se questa è determinata in misura percentuale annua, fino alla sua naturale scadenza; mentre all’agente che ha negoziato il nuovo contratto, limitatamente alle annualità sovrapposte, la provvigione è dovuta solo sulla differenza fra il reddito lordo annuo previsto dal primo contratto e quello previsto nel contratto nuovo”.
- “L’agente sportivo di un calciatore il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte di contratto non eseguito, ai sensi dell’art. 1748 c.c., comma 5 e dell’art. 17, comma 8, del Regolamento Agenti FIGC”.
In forza di tali principi, riconoscono i Giudici, all’agente spetta la provvigione per la sola parte di contratto di prestazione sportiva eseguita dal calciatore; mentre per la parte ineseguita (derivante dal recesso anticipato della squadra) l’agente – di regola – non ha diritto al compenso, salvo non dimostri che la cessazione anticipata del contratto sia dipesa da dolo o colpa grave del calciatore, quale può essere, a titolo meramente esemplificativo, l’ipotesi di squalifica del calciatore per doping.