Così come avvenuto per il lockdown della primavera scorsa, anche in questo periodo di “chiusure regionali” più o meno rigorose, è stato previsto il rinvio di diverse scadenze con cui automobilisti, autisti e/o aspiranti tali devono o avrebbero dovuto fare i conti.
In particolare, con riferimento alla REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO (generalmente da effettuare dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, e successivamente ogni due anni), il sistema continua ad operare in modo modulare, a seconda del periodo di scadenza entro cui adempiere tale obbligo.
Restano fuori dalle proroghe i veicoli la cui revisione scadeva nel mese di febbraio 2020, che hanno beneficiato di tale possibilità fino al 31 ottobre per quanto concerne la circolazione su territorio italiano e fino al 30 settembre con riferimento ai Paesi dell’Unione Europea.
Diversamente, invece, per i veicoli con revisione scaduta fra marzo ed agosto 2020, si prevede una proroga di 7 mesi, decorrenti dalla data di scadenza, sia che si circoli su territorio nazionale che europeo.
Per i veicoli con scadenza prevista per settembre 2020, si prevede la possibilità di rinnovare fino al 31 dicembre 2020, mentre quelle con scadenza a ottobre e novembre, così come quelle che scadranno a dicembre, saranno prorogate fino al 28 febbraio 2021.
Quanto al BOLLO AUTO, salve proroghe o interventi regionali, si segnala come il D.l. 20 ottobre 2020 n. 129 ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine della sospensione per la sua riscossione, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020.
Infine, si segnala come, con riferimento a PATENTI E FOGLI ROSA CON SCADENZA PREVISTA TRA IL 31 GENNAIO E IL 28 OTTOBRE 2020, la proroga inizialmente prevista fino al 13 gennaio 2021 verrà estesa sino al 30 aprile 2021, con l’ulteriore precisazione che, in presenza di una perdurante situazione di crisi sanitaria, che continui a necessitare di un blocco prolungato delle attività quotidiane, fra cui la possibilità di circolare liberamente, la data di validità dei predetti documenti verrà prolungata automaticamente sino alla data di scadenza del provvedimento di legislazione emergenziale.
Si precisa, tuttavia, che la proroga delle scadenze sarà riconosciuta soltanto all’interno del territorio nazionale, mentre negli altri paesi membri dell’UE, salvo future modifiche, il certificato di guida sarà considerato valido per un periodo ulteriore di 7 mesi rispetto alla data di scadenza che sia compresa tra il 1.2.2020 e il 31.8.2020.