SEPARAZIONE CONSENSUALE: E’ SUFFICIENTE L’ATTO GIUDIZIARIO CHE RATIFICA L’ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DI BENI DA UN CONIUGE ALL’ALTRO O IN FAVORE DEI FIGLI

foto

Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 21761 del 29 luglio 2021, l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta costituisce titolo valido ai fini della trascrizione ex art. 2657 c.c., con il quale è possibile trasferire i beni immobili da un coniuge all’altro o a favore dei figli, senza la necessità di un passaggio obbligato dal notaio che si occupi di rogare il medesimo atto.

Tale accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, assume forma di atto pubblico ai sensi dell’articolo 2699 c.c. e pertanto costituisce titolo valido per la trascrizione a norma dell’articolo 2657 c.c., a condizione che il cancelliere abbia verificato precedentemente la validità dei trasferimenti dei beni.

Nel caso di specie, l’accordo raggiunto tra i coniugi nel divorzio a domanda congiunta, prevedeva il trasferimento a favore dei figli della coppia, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, del 50% della nuda proprietà spettante al padre sulla casa coniugale e, al tempo stesso, il trasferimento dal marito alla moglie dell’usufrutto sulla propria quota di proprietà della casa.
Il Tribunale di Pesaro, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma nel contempo precisava che gli accordi relativi all’immobile erano da intendersi come impegni preliminari di vendita e di acquisto, aventi dunque efficacia esclusivamente obbligatoria.
Tale posizione era confermata anche dalla sentenza della Corte d’appello di Ancona, la quale veniva impugnata con ricorso per Cassazione.

La questione veniva rimessa alle Sezioni Unite per chiarire definitivamente se l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di divorzio a domanda congiunta, avente ad oggetto il trasferimento di beni immobili, potesse avere o meno effetti traslativi.
Il punto è infatti da tempo oggetto di soluzioni interpretative contrastanti da parte della giurisprudenza di merito, divisa tra posizioni più restrittive e posizioni di maggiore apertura.

Le Sezioni Unite, avvalorando la tesi della posizione di maggiore apertura, hanno difatti affermato la validità delle clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale, che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o di altri diritti reali e, al contempo, la validità delle clausole che operano il trasferimento di beni a favore di uno dei coniugi o dei figli.

La ratio si rinviene nel fatto che gli accordi dei coniugi sono insindacabili da parte del giudice, il quale non può intervenire sulle scelte negoziali compiute dalle parti nella regolazione dei loro rapporti, in virtù del fatto che imporre alle parti di contrarre un preliminare di acquisto o di vendita, anziché optare per il trasferimento immediato dei diritti immobiliari, significherebbe incidere in modo indebito sulla loro autonomia privata, la quale è costituzionalmente tutelata dagli articoli 2,3,41 e 42 Cost.

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.