Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24414 del 9 settembre 2021, sono tornate sull’annosa questione dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.
Ad oggi, infatti, in mancanza di una specifica disposizione sul punto, l’uso di simboli religiosi all’interno dei luoghi scolastici è demandato alla stessa comunità che li frequenta.
Nel caso di specie, erano stati gli studenti della scuola a deliberare, in un’assemblea studentesca, di voler mantenere il crocifisso in aula durante le lezioni. Volontà riepilogata dalla circolare del Dirigente scolastico, che invitava i docenti al rispetto della decisione assunta dagli studenti.
Uno dei docenti, tuttavia, in disaccordo con l’intesa raggiunta, aveva continuato a rimuovere il simbolo religioso all’inizio di ogni lezione. Comportamento che gli era valso la sospensione dal lavoro per 30 giorni.
Sospensione disposta con provvedimento dell’Ufficio Scolastico, poi impugnato innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di primo grado, reputandolo discriminatorio nei confronti di tutti coloro che non riconoscevano il crocifisso né come simbolo religioso, né come simbolo culturale e illegittimo perché volto a reprimere una condotta che, a dire del docente, avrebbe costituito esercizio del potere di autotutela in relazione alla libertà di insegnamento e alla coscienza religiosa.
Tale tesi, inizialmente rigettata dal Tribunale adito, veniva riproposta innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Tesi accolta, invece, dai Giudici di legittimità, i quali hanno ritenuto illegittima la sanzione disciplinare inflitta al docente.
Salta all’occhio, però, come nel decidere la questione la Corte non abbia censurato la decisione condivisa di esporre il crocifisso nonostante la presenza del docente dissenziente bensì l’iter di irrogazione della sanzione.
La Corte, infatti, nel ribadire la libertà di scelta, da parte della comunità scolastica nel suo complesso, ha ricordato che la dirigenza scolastica ha comunque l’obbligo di far sì che tale scelta tenga conto di eventuali posizioni dissenzienti.
Per quanto detto sinora, in virtù di tale orientamento giurisprudenziale, in presenza di una decisione della comunità scolastica sull’impiego o meno di simboli religiosi, il membro dissenziente non potrà opporsi qualora tale intesa sia addivenuta a seguito di confronto tra le tesi contrapposte e si mostri comunque rispettosa della libertà (negativa o positiva) di religione.
Per tali ragioni, nel caso in esame, l’ordine di servizio impartito dal Dirigente e, per l’effetto, la sanzione disciplinare irrogata, risultano illegittimi in quanto non preceduti dal tentativo di trovare una soluzione di equilibrio fra tutto gli interessi coinvolti (anche individuando diverse modalità di esposizione).
In sostanza, la mera esposizione del simbolo religioso all’interno dell’istituto scolastico non rappresenta un atto discriminatorio nei confronti del dissenziente purché l’iter decisionale su cui tale esposizione si fonda sia stato condotto in modo ragionevole e con l’intento di ottenere il più equo contemperamento tra le posizioni confliggenti.