SOCIETÀ UNIPERSONALE E MODELLO ORGANIZZATIVO: L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

Penale societario Avvocato Macerata 231
Anche le Società unipersonali rientrano tra i soggetti destinatari della disciplina riguardante la responsabilità amministrativa derivante da reato ex d. lgs. n. 231/2001, poiché la loro piccola dimensione non rappresenta una causa d’esclusione dall’applicazione di tale disciplina.

La normativa di riferimento sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti.

L’ambito soggettivo di applicazione della responsabilità amministrativa da reato è definito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 231/2001, che indica espressamente come destinatari della relativa disciplina:

  • gli enti forniti di personalità giuridica;
  • le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Nessuno escluso, quindi, fatta eccezione per lo Stato, gli enti pubblici territoriali, altri enti non economici e, infine, quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In virtù di quanto postulato dal successivo art. 5 del Decreto richiamato, la giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che all’accertamento del reato (presupposto) commesso dalla persona fisica “interna” all’ente, deve seguire la verifica sul ruolo effettivamente svolto da quest’ultima in seno alla compagine societaria, al fine di individuare l’effettiva sussistenza dell’interesse o del vantaggio derivato all’ente: difatti, solo in presenza di tale connessione teleologica, ove si accerti che la persona fisica abbia agito nell’interesse o a vantaggio di quella giuridica (ente, nelle sue diverse forme o società), si potrà riconoscere una qualche responsabilità anche in capo all’ente collettivo.

La nozione di ente collettivo, però, ha creato non pochi problemi nel caso di imprese individuali e di società unipersonali in quanto, in tali casi, almeno in apparenza, si è sostenuto che anche nella seconda ipotesi non vi sarebbe stata distinzione soggettiva tra autore del reato presupposto e autore dell’illecito dell’ente.

Pertanto, in questi casi, si è sostenuto che il D. Lgs. n. 231 del 2001 non dovesse trovare applicazione.

Tale ricostruzione, però, non è stata sostenuta dalla giurisprudenza, specie quella di legittimità, la quale anche di recente ha ribadito il proprio orientamento sul punto.

La società unipersonale a responsabilità Limitata

Proprio in virtù di tale ricorrente impostazione giuridica, la costituzione della società unipersonale a responsabilità limitata avrebbe rappresentato uno strumento volto ad evitare di entrare nell’ambito di applicazione del d. lgs. 231/2001, sul presupposto teorico (assai fragile) che si trattasse di un’impresa sostanzialmente individuale, essendo impossibile individuare un vantaggio e/o un interesse esclusivo della società.

D’altro canto, nella prassi, le autorità inquirenti hanno ritenuto sempre meno sufficiente un criterio di tipo quantitativo – legato, cioè, alle dimensioni e alla struttura organizzativa dell’impresa – propendendo per l’individuazione di un criterio di tipo funzionale, fondato sulla possibilità o sull’impossibilità di operare una distinzione netta tra l’interesse della società e quello della persona fisica che la amministra e che, eventualmente, abbia commesso l’illecito.

Pertanto, quid iuris in ipotesi di società unipersonali: cioè società di capitali composte da un unico socio?

La recente giurisprudenza di merito

Nonostante un certo orientamento espresso dai Tribunali di merito, da ultimo quello di Milano, nel senso della non applicazione della normativa ex d.lgs 231/2001 alle piccole realtà imprenditoriali unipersonali, anche se strutturate in forma di società, perché diversamente operando si sarebbe andati contro la “la ratio di fondo della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche, la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da persone fisiche nell’interesse di strutture organizzative di un certo rilievo di complessità quale centro autonomi di imputazioni di rapporti giuridici distinto da chi ha materialmente operato”, il 6 dicembre scorso, con sentenza n. 45100/2021, la Corte di Cassazione si è espressa in senso opposto, operando una rilevantissima distinzione.

L’intervento della Cassazione

Con detta pronuncia, infatti, la Corte di legittimità, nel ribaltare l’orientamento del Tribunale di Pescara, che aveva ritenuto non applicabile ad una piccola società unipersonale le regole previste dal d.lgs. 231/2001 (in linea, quindi, con quanto sostenuto da ultimo dal Tribunale di Milano), ha chiarito, infatti, che:

  • l’impresa individuale, anche in presenza di un’organizzazione interna estremamente complessa, non è un ente ed è, per ciò stesso, esclusa dall’ambito di applicazione della responsabilità degli enti;
  • la società di capitali unipersonale, invece, essendo un soggetto di diritto – autonomo e distinto dalla persona fisica dell’unico socio – avente un proprio patrimonio e un proprio centro di imputazione di interessi.

La società unipersonale è, quindi, un soggetto giuridico a cui si applicano le norme previste dal D.Lgs. 231/2001, in quanto tale normativa copre l’intero spettro dei soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica (concetto già espresso in Cass. Sez. 6, n. 30085/2012), indipendentemente dal conseguimento o meno della personalità giuridica e dallo scopo lucrativo o meno perseguito.

Il ragionamento della pronuncia in questione si è basato su una duplice distinzione, in parte formalistica, in parte di tipo funzionale.

Difatti, chiarito che la società personale, in quanto società di capitali, non può formalmente essere assimilata alla persona fisica (e quindi soggiace all’applicazione del d.lgs n. 231/2001), la Corte ha confermato che l’imputazione dell’illecito all’ente richiede un nesso “funzionale” tra persona fisica ed ente stesso e che la responsabilità dell’ente è esclusa solamente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, ritenendo altresì viziati i ragionamenti in cui nessuna indicazione veniva fornita su come nel tempo la società avesse operato, sulla dimensione dell’impresa, sulla sua struttura organizzativa, su quali siano stati i rapporti tra questa e l’unico socio, su quale fosse stata l’attività in concreto posta in essere e, infine, se sia distinguibile un interesse della società da quello del socio unico.

Conclusioni e indicazioni operative per i piccoli imprenditori

In virtù del principio di diritto espresso è confermata, quindi, la concreta possibilità che qualsiasi tipo di società – sia pur essa una piccola impresa, di dimensioni poco significative o composta da un unico socio – risulti imputabile qualora un suo soggetto, sia esso apicale, subordinato o unico socio, commetta un illecito.

Gli orientamenti giurisprudenziali che nel tempo vanno via via definendosi impongono, ormai, la necessità di doversi premunire dall’incertezza che, anche solo per una lieve mancanza, un’attività imprenditoriale si ritrovi ad essere sottoposta ad indagine, con il rischio di essere sottoposta a sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dall’art. 13 del D. Lgs. 231/2001, che possono essere richieste anche in fase di indagini preliminari e, quindi, ben prima di un effettivo accertamento in ordine alla responsabilità amministrativa della società.

Si pensi, ad esempio:

  • all’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • all’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  • al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • alla sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

In conclusione, è ben possibile che una società possa essere esposta a pesantissime conseguenze per i reati commessi al suo interno. Conseguenze che ben possono essere eliminate o comunque gestite, adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e premunendosi di un Organismo di Vigilanza a monitoraggio dell’applicazione e dell’aggiornamento del Modello stesso, la cui presenza, ancora troppo spesso, sfugge a molte realtà che ben potrebbero giovarne.

L’importanza dell’attività consulenziale preventiva e, ancor di più, l’adozione di un Modello Organizzativo da parte (anche) delle società unipersonali sta, sempre di più, diventando il presidio necessario affinché l’imprenditore possa svolgere la propria attività in conformità ai precetti legislativi.

Il testo normativo richiamato è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/19/001G0293/sg

Per saperne di più sulla responsabilità ex D. Lgs. 231/01 consulta i nostri articoli ai seguenti link:

https://studiolegaleborgiani.it/smart-working-compliant-prevenire-la-responsabilita-amministrativa-da-reato-potenzialmente-derivante-dalla-diffusione-del-regime-di-lavoro-agile/

https://studiolegaleborgiani.it/lorganismo-di-vigilanza-nel-d-lgs-n-231-2001-limportanza-del-requisito-dellindipendenza/

 

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