L’8 aprile scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 23, recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. Decreto Liquidità) disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s.
Chiarimenti in merito sono stati forniti, invece, dal Ministero dello sviluppo economico, disponibili liberamente al sito istuzionale: https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2040955-fondo-di-garanzia-nuove-regole.
Si segnalano, fra i molteplici interventi, lo slittamento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa, prevista per il 15 agosto p.v. e rinviata al 1° settembre 2021, nonché la sterilizzazione, fino al 31 dicembre 2020, degli effetti delle perdite delle società ed i conseguenti obblighi di ricapitalizzazione e liquidazione. Nessuna proroga, invece, per la nomina dei sindaci e revisori.
Sul fronte della giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, sono stati ulteriormente prorogati i termini processuali e rinviate d’ufficio le udienze: fino all’11 maggio per i procedimenti civili e penali; per il processo amministrativo sospensione fino 3 maggio inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo quanto disposto dall’art. 54 comma 3 dello stesso codice; estensione della proroga prevista dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del D.L. 18\220 fino al 15 maggio 2020 in materia di procedimenti amministrativi.