Con decisione n. 11583 del 15 giugno scorso la III Sezione civile della Corte di Cassazione ha preso posizione sul tema, sempre più caldo, della risarcibilità del danno da diminuzione del valore di circolazione per fatto proprio del cedente, indicando i parametri sulla base del quale andrà determinato l’ammontare del risarcimento a favore del cessionario.
La sentenza origina dal ricorso proposta dalla Banca cedente, condannata nei precedenti gradi di giudizio al risarcimento del danno nei confronti del cessionario, che aveva acquistato al prezzo di € 400.000,00 i crediti vantati dalla ricorrente nei confronti di una Società, confidando sulle garanzie reali promesse, e costituite da tre ipoteche immobiliari iscritte presso i relativi registri di Brescia, Breno e Tempio Pausania.
Tuttavia, al momento della presentazione dell’annotazione di surroga a margine delle suddette ipoteche, emergeva che quelle iscritte presso i registri di Brescia e Breno erano state cancellate rispettivamente nel 2003 e nel 2001, all’esito dell’espropriazione forzata sugli immobili ipotecati avviata dalla stessa Banca cedente.
Al di là delle questioni fattuali proprie del caso concreto, ciò che più rileva sono le questioni giuridiche sollevate e risolte dalla Suprema Corte. A tal riguardo, infatti, innanzitutto, ci si chiede “se il cessionario del credito possa agire nei confronti del cedente, per mancanza delle garanzie promesse, prima ancora di escutere il debitore ceduto; in secondo luogo, qualora a tale domanda si risponda affermativamente, in cosa consiste il danno del cessionario cui sia stato ceduto un credito vero, ma non garantito nel modo indicato dal cedente”.
Con riferimento al primo quesito, gli Ermellini rispondono affermativamente, riconoscendo che la “garanzia reale costituisce un diritto autonomo ancorché collegato, rispetto al credito ceduto” per cui “non vi è dubbio che il creditore cedente che trasferisce al cessionario un credito e, con esso, tre ipoteche, di cui due risultano però estinte perché già escusse, si è reso inadempiente degli impegni contrattualmente assunti”. Pertanto, realizzando tale condotta, in forza dell’autonomia del diritto di garanzia, il cedente ha determinato un danno autonomo rispetto a quello derivante dall’inadempimento, andando a limitare, ex tunc, il valore di circolazione del credito ceduto.
Con riferimento al secondo quesito, poi, la Corte, aprendosi ad una piacevolissima parentesi di matematica finanziaria, rilevato che “il valore di circolazione del credito si ottiene sottraendo dal suo valore nominale la “loss given default” (LGD), ossia la perdita attesa in caso di inadempienza”, ricostruisce “il valore di circolazione del credito come un valore prospettico, predittivo, che esprime l’utilità che il creditore può trarre dalle vicende circolatorie del suo diritto e prescinde dalla misura e dal momento dell’effettiva riscossione, in quanto viene in rilievo in un tempo necessariamente antecedente a quello in cui il credito viene incassato”, giungendo all’ovvia conclusione secondo cui, in tale prospettiva, “l’inesistenza o l’invalidità di una garanzia ipotecaria (così come di un pegno o di una fideiussione) incidono considerevolmente sul valore di circolazione del credito, giacchè, in caso in inadempienza del debitore, rendono meno sicuri i tempi e la misura della riscossione forzata”.
Ne deriva, dunque, che in un’ipotesi del genere “la liquidazione del danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto, derivante dalla mancanza di una garanzia reale promessa dal cedente, deve essere parametrata, con giudizio necessariamente equitativo, alla maggiore prevedibile perdita in caso di insolvenza. Tuttavia, qualora il cessionario abbia già riscosso il credito in sede esecutiva e sia rimasto insoddisfatto, la liquidazione del danno […] non potrà che corrispondere in concreto alla minor somma fra la parte del credito rimasta insoddisfatta e l’importo ulteriore che il creditore avrebbe potuto riscuotere in sede esecutiva se egli avesse potuto espropriare il bene che avrebbe dovuto essere oggetto dell’ipoteca mancante”.