Viaggiare al tempo del Covid-19: chiarimenti su rimborsi e voucher.

Quali tutele sono garantite ai consumatori che hanno prenotato i viaggi o i pacchetti turistici versando un acconto? In considerazione della pandemia da Covid-19, del particolare momento storico che stiamo vivendo e delle conseguenti limitazioni agli spostamenti, il Legislatore nazionale è intervenuto per fare chiarezza sull’argomento.

L’art.28 del decreto legge 2 marzo 2020 n.9, poi confluito nel testo dell’art.88 bis del decreto legge 17 marzo 2020 n.17 e convertito con Legge 24 aprile 2020 n.27, tiene conto di diverse situazioni nate come conseguenza di questo periodo di emergenza con lo scopo di salvaguardare non solo i consumatori, ma anche alcune specifiche categorie di operatori del settore turismo. Infatti tale intervento legislativo opera, da un lato, per consentire ai viaggiatori di non perdere gli importi anticipati o versati a titolo di saldo di prenotazioni per servizi turistici o di trasporto; dall’altro, invece, per compensare l’improvvisa riduzione di liquidità che si è creata a causa della pandemia.
Ebbene, secondo la norma, per i contratti turistici relativi all’acquisto servizi sottoscritti dal cliente, sia direttamente con il fornitore sia per il tramite di un intermediario, si applica quanto previsto dall’ art. 1463 del Codice Civile, in materia di totale impossibilità sopravvenuta.
Ora, nei casi in cui il fornitore è tenuto a restituire al consumatore quanto da lui già versato, l’articolo 88 bis sopra richiamato contempla la possibilità di un rimborso in denaro oppure l’emissione di un voucher da utilizzare nell’arco di 24 mesi.
Tuttavia, questa soluzione ha creato non pochi problemi applicativi.
Tutto nasce dall’interpretazione che gli operatori del settore turistico hanno dato a quanto disposto dalla normativa creata per l’emergenza coronavirus ed in particolare dall’art. 28, comma 5, del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 il quale prevede, in caso di annullamento del viaggio, che il rimborso “può essere effettuato mediante emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.
Nella pratica, però, gli operatori turistici in caso di annullamento del viaggio, lasciano pochi margini di scelta al consumatore nello scegliere tra il voucher o rimborso dei soldi, spingendolo ad utilizzare lo strumento del voucher, avvalendosi di una interpretazione normativa a loro certamente più favorevole, ma in netto contrasto con il principio del “favor consumatoris”.
Tuttavia, se da una parte, è comprensibile che il Legislatore abbia voluto aiutare il settore turistico in grandissima crisi, cercando di “suggerire” la scelta dei voucher, dall’altra non si possono accettare quelle che vengono solitamente definite come pratiche commerciali scorrette, effettuate da parte degli operatori turistici che quasi impongono al turista l’utilizzo dei voucher.
A fronte di questi problemi, sono intervenuti sia la Commissione Europea che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM).
La ragione dell’intervento della Commissione Europea è dovuta non solo al fatto che altri 11 Paesi UE hanno nel frattempo emanato, sullo stesso tema, norme in linea con il contenuto dell’art.88 bis della Legge italiana; ma anche perché alcune fattispecie regolate da tale articolo sono assoggettate alla normativa comunitaria.
La raccomandazione UE sul punto ha ad oggetto proprio i buoni che i vettori e gli organizzatori possono proporre ai passeggeri e ai viaggiatori, ferma restando la loro volontaria accettazione, come alternativa al rimborso in denaro.
Nello specifico, la Commissione Europea, il 13 maggio scorso ha diramato a tutti gli Stati Membri una “Raccomandazione relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19”, con la quale ha chiaramente precisato “il dovere, da parte dei tour operator o delle compagnie aeree di risarcire i consumatori”.
In particolare, la Commissione Europea ha inviato una lettera formale, ai Ministri della Giustizia e dei Trasporti, in cui, dopo aver ammesso che le numerose cancellazioni di viaggi hanno comportato un insostenibile mancanza di liquidità ed entrate per il settore dei trasporti e dei viaggi, ha però precisato che l’Europa ha fornito i mezzi alle autorità nazionali per sostenere l’industria del turismo in altro modo e ha ribadito che “l’Ue debba preservare i diritti dei viaggiatori e dei passeggeri. I nostri cittadini sono profondamente colpiti dalla crisi, molti hanno perso significative parti delle entrate e coloro che hanno scelto un viaggio prima della pandemia ora potrebbero preferire il rimborso per coprire altri pressanti bisogni”.
Tale affermazione sembra entrare in contrasto con il comma 12 dell’art.88 bis del decreto legge 17 marzo 2020 n.17 (sopra citato) il quale, come già accennato, non prevede alcuna forma di accettazione del buono/voucher da parte del destinatario e perciò rimette in capo al fornitore/organizzatore del pacchetto la scelta di optare per un rimborso in denaro oppure emettere un voucher.
Attenzione però, perché la Raccomandazione dell’Unione Europea, a differenza degli atti normativi comunitari veri e propri (Regolamento, Direttiva, Trattato), non ha nessuna efficacia vincolante (e quindi non incide, né prevale sulla legislazione degli Stati UE). La Raccomandazione, infatti, ha la funzione di esplicitare ai Governi degli Stati Membri la posizione della Commissione a riguardo di determinate materie ed indicare, quindi, possibili soluzioni. Spetterà poi al giudice nazionale tenere conto dei suggerimenti interpretativi degli atti normativi comunitari e nazionali offerti dagli organi europei, ma non può essere posta da sé alla base delle pronunce.
Ad ogni modo il problema ha investito anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che lo scorso 27 maggio è intervenuta ufficialmente sul tema “rimborsi” con una segnalazione al Parlamento e al Governo. L’Autorità Garante ha sottolineato – come si legge nel comunicato stampa pubblicato dalla stessa AGCOM – che l’art. 88 bis del D.L. c.d. “Cura Italia” si pone in contrasto con la vigente normativa europea la quale, in caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso.
Il comunicato dell’Autorità Garante prosegue spiegando che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico, derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorre incentivare i consumatori ad accettare i voucher, a condizione però che essi rispettino alcuni specifici requisiti, come ad esempio una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore, nonché il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.
Chiarito ciò, è assolutamente necessario in questo momento storico che tutte le parti coinvolte, siano essi consumatori o professionisti del settore, assumano un comportamento cosciente ed equilibrato evitando condotte che possano arrecare danni e tale interpretazione del D.L. 9/2020 contrasterebbe con il Dlgs 79/11, (c.d. Codice del Turismo), che ha attuato la Direttiva 2008/122 CE, nonché con la più recente Direttiva CE 2015/2302 la quale obbliga l’organizzatore del viaggio a garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto pagato.
E’ bene, allora, che il sistema venga sostenuto con la piena responsabilità di tutti, tra cui anche le compagnie di viaggio.

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