La normativa di riferimento
La tutela del diritto d’autore nel territorio italiano trova radici lontane e trova oggi una disciplina unitaria all’interno della Legge. n. 633/1941, adottata in un tempo in cui la digitalizzazione del nostro secolo non era nemmeno lontanamente immaginabile.
Difatti, l’avvento di nuove forme di fruizione e condivisione delle Opere ha reso sempre più desueta la disciplina vigente in materia di diritto d’autore, rendendo ancor più difficoltoso stabilire se – e in quale misura – sia consentito l’uso della cosa altrui, specialmente quando avviene online.
A queste istanze di rinnovazione ha provato a dare risposta il legislatore nazionale, in recepimento delle indicazioni fornite dall’Unione europea.
La novità
Più nel dettaglio, con il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 novembre 2021 ed entrato in vigore domenica 12.12.2021, il Governo italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, meglio nota come “Direttiva copyright”.
Ed è proprio con tale atto normativo che il legislatore europeo ha cercato di adattare il quadro normativo in materia di diritto d’autore alla nuova realtà digitale, introducendo novità in diversi settori e -soprattutto- in materia editoriale.
Si prevede, ad esempio:
- la possibilità per gli editori di chiedere il pagamento per l’uso da parte di terzi di brevi frammenti di testo;
- l’obbligo – da parte dei gestori di siti web a scopo di lucro che ospitano principalmente contenuti pubblicati dagli utenti – di misure “efficaci e proporzionate” di prevenzione dalla pubblicazione non autorizzata di contenuti protetti da copyright da parte di siti web che facciano principalmente uso di contenuti “caricati” dagli utenti;
- la creazione di un equilibrio finanziario tra editori di siti web (operatori nel monitoraggio dei media o aggregatori di notizie) e i creatori di contenuti;
- la garanzia verso un migliore accesso effettivo transfrontaliero ai contenuti disponibili “in rete”.
L’edizione nel mercato digitale
In nome della libertà di espressione e di informazione, l’esplosione della digital economy ha permesso a chiunque di avere accesso a qualsiasi opera.
Pertanto, si è presto avvertita la necessità di armonizzare i diversi utilizzi delle opere rinvenute “in rete”, e di adeguare lo strumentario giuridico attualmente esistente.
Per mezzo del contratto “classico” di edizione, l’autore concede ad un editore il diritto di pubblicare – verosimilmente monetizzandone la diffusione – l’opera dell’ingegno, con soddisfazione dei reciproci interessi di autore ed editore.
Vero è che la legislazione novecentesca aveva previsto il riconoscimento di ampie libertà in favore dell’autore, produttore di creatività ma è altresì vero che, dal punto di vista commerciale, alla reale diffusione di tali libertà si è frapposta l’esigenza di garantire all’editore la possibilità di valutare strategie commerciali rispetto alla diffusione dell’Opera – con ciò intendendo anche:
- l’assenza di obbligo di pubblicazione in capo all’editore;
- il diritto, in capo all’editore, di rifiutare o di rimuovere dal proprio catalogo – anche in assenza di articolate motivazioni – le opere edite;
- la presenza di un nutrito gruppo di garanzie in favore del fornitore dell’hosting, quali l’effettiva titolarità dei diritti licenziati e la non-lesività dei contenuti dell’opera con riguardo ai terzi.
Il D. Lgs. 177/21 e le novità in materia editoriale
Ed è proprio in questo contesto normativo ed economico che si è giunti all’adozione del decreto attuativo della Direttiva Copyright il quale, nel recepire l’indirizzo europeo, ha cercato di innovare l’ordinamento giuridico in materia d’editoria, innanzitutto definendo i “prestatori di servizi di condivisione di contenuto online” e la “pubblicazione di carattere giornalistico”.
Con la prima dicitura vengono individuati coloro che prestano servizi digitali aventi cumulativamente tutti i seguenti requisiti:
- lo scopo principale di memorizzare o dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d’autore;
- il metodo di esecuzione del servizio: poiché le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti;
- la finalità di lucro: giacché le opere o gli altri materiali protetti vengono organizzati e promossi dal prestatore allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente.
Con la seconda nozione, invece, il legislatore ha inteso definire l’’“insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, che costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un’agenzia di stampa”.
Tali definizioni si sono rese necessarie al fine di chiarire la portata applicativa delle nuove regole, anche per garantire, da una parte, un controllo più stringente ed efficace sulla autorizzazione a diffondere digitalmente certi contenuti, dall’altra per chiarire i soggetti legittimati a sfruttarli economicamente.
In generale, dal punto di vista macroeconomico – cioè gli effetti in larga scala che la riforma intenderebbe realizzare -, si evidenzia la volontà di garantire:
- una maggiore tutela negoziale dei titolari dei diritti ceduti: la remunerazione a favore di autori e artisti può essere anche forfettaria ma dovrà sempre essere adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi o trasferiti.
- il riconoscimento di un compenso agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione (che sarà stabilito entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, mediante apposito Regolamento AGCOM);
- l’ampliamento e l’aggiornamento degli usi di materiale protetto in relazione ai cambiamenti e ai mezzi tecnologici vigenti nonché alla sua commerciabilità (ad esempio, quando l’istituto di tutela del patrimonio culturale accerti che l’opera o gli altri materiali siano definibili come “fuori commercio” – e, pertanto, non disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all’interno dell’Unione Europea – potrà essere richiesta una licenza non esclusiva a fini non commerciali all’organismo di gestione collettiva di cui al D. Lgs. n. 35/2017);
- maggior trasparenza a favore degli autori e dei soggetti che trasferiscono i diritti.
A tutela dei soggetti obbligati, le informazioni sullo sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche devono essere aggiornate, pertinenti e complete e devono essere fornite ai soggetti che hanno concesso o trasferito i loro diritti con cadenza almeno semestrale, pena una sanzione che sarà inflitta dall’AGCOM.
Sarà necessario, inoltre, che i prestatori di servizi di contenuti online informino i propri utenti, tramite comunicazione dei loro termini e condizioni del servizio, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali avvalendosi delle eccezioni o delle limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi.
Viene previsto, inoltre, l’obbligo per l’AGCOM di relazionare alle Camere, decorsi due anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni in merito all’applicazione – per quanto di sua competenza – della disciplina introdotta.
Conseguenze pratiche delle novità introdotte.
In generale, le novità introdotte comportano, per tutti gli operatori del settore – siano essi prestatori di servizi di condivisione o autori/artisti – una riduzione dell’autonomia negoziale nel momento di stipula dei relativi contratti, il cui contenuto dovrà uniformarsi alle nuove disposizioni appena entrate in vigore.
Sarà poi l’AGCOM, come disposto dal nuovo articolato, a rendicontare sull’effettivo funzionamento del nuovo quadro normativo e sulla sua effettiva applicazione sul piano pratico.
In un contesto di questo genere, infine, per il prestatore di servizi (sia esso operativo nel monitoraggio di media o nell’aggregazione di notizie) sorgerà contestualmente la necessità di tutelarsi maggiormente anche sul fronte penale, minimizzando il rischio – tramite apposite procedure – che siano violate le fattispecie di reato vigenti astrattamente configurabili in tema di violazione del diritto d’autore dalla l. n. 633/1941, che costituiscono reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato ex D. Lgs. 231/01.
I testi normativi illustrati sono disponibili ai seguenti link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0790.
Per saperne di più sulla responsabilità ex D. Lgs. 231/01 consulta i nostri articoli ai seguenti link: