CONCORSO DI COLPA TRA PROPRIETARI

Avvocato incidenti Macerata
In caso di scontro tra un veicolo e un cane, il proprietario di quest’ultimo e il proprietario del veicolo sono parimenti responsabili dei danni eventualmente occorsi.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 16650 del 23 maggio 2022, ha statuito che “Nell’ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell’animale, rispettivamente dagli artt. 2052 e 2054 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni”.

La normativa di riferimento

Nel nostro codice civile, oltre alla regola generale della responsabilità per colpa (un soggetto è chiamato a risarcire il danno soltanto se si provi che l’ha commesso per errore non scusabile o volontariamente), vi sono norme “aggiuntive” che prevedono la c.d. responsabilità oggettiva, cioè la possibilità che, al verificarsi di certi eventi, uno specifico soggetto individuato dalla norma venga considerato come responsabile, indipendentemente dall’accertamento della presenza di errori o volontà nel realizzare il danno.

Esempi di tale forma di responsabilità sono l’art. 2052 e l’art. 2054 con riguardo rispettivamente al custode dell’animale e al proprietario del veicolo:

l’art. 2052 c.c., infatti, stabilisce che il proprietario di un animale è responsabile dei danni da questo cagionati, sia qualora si trovi sotto la sua custodia sia nel caso in cui risulti smarrito oppure fuggito. In entrambi i casi, è fatto salvo il caso in cui sia provato che il danno è sia stato causato da caso fortuito;

l’art. 2054, invece, individua come responsabile – in ogni caso – il proprietario del veicolo che, circolando, abbia causato un danno, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

 Il fatto

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, il conducente dei veicolo aveva convenuto innanzi al Giudice di Pace il proprietario del cane con cui si era scontrato, assumendone la responsabilità ex art. 2052 c.c. per i danni procurati alla propria autovettura.

Di risposta, il proprietario del cane aveva sostenuto che l’animale, nel momento del sinistro, fosse regolarmente al guinzaglio e sul margine destro della carreggiata e che, quindi, il sinistro occorso fosse avvenuto per esclusiva colpa di controparte.

Valutati gli atti, sia in primo grado che nel successivo appello, i Giudici aditi ritenevano sussistere un concorso di responsabilità tra i soggetti coinvolti, in assenza di prova contraria idonea a smentire le presunzioni di responsabilità gravanti per legge su entrambi i soggetti coinvolti.

La pronuncia della Corte di Cassazione

Il proprietario del cane ricorreva in Cassazione, la quale ha confermato che, in caso di sinistri tra veicoli e animali, sussista una pari efficacia circa la presunzione di responsabilità in capo al conducente e quella del proprietario dell’animale.

La Suprema Corte, tuttavia, ha contestualmente postulato la necessità di valutare, caso per caso, l’eventuale superamento di tale presunzione da parte di chi risulti gravato della responsabilità.

In conclusione, quando non sia possibile verificare l’esatta dinamica del sinistro, occorrerà valutare se:

  • uno dei soggetti abbia fornito prove idonee a superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico. In questo caso la responsabilità graverà sull’altro soggetto;
  • i soggetti coinvolti nel sinistro abbiano superato tutti le rispettive presunzioni di responsabilità a loro carico. In questo caso saranno tutti esenti da responsabilità;
  • nessuno dei soggetti sia stato in grado di superare le reciproche responsabilità. In questo caso opererà la presunzione di co-responsabilità di entrambi.

Conclusioni

Gli articoli 2052 e 2054 cc sono norme predisposte dal legislatore per allocare il rischio (noto) di danno connesso all’attività dell’animale o alla circolazione stradale, ponendolo in capo al soggetto che appare più idoneo a sostenerne i costi: il proprietario.

Ciò non toglie che, alla luce del caso concreto e delle peculiarità delle singole situazioni, il soggetto individuato dalla legge come responsabile possa liberarsi, provando la responsabilità esclusiva altrui o che il danno si è prodotto per altra causa.

Anche in tali situazioni diviene quindi indispensabile rivolgersi ad un professionista per verificare se vi siano effettivamente le condizioni per l’imputazione del danno e, in tal caso, se vi siano concrete possibilità di superare le presunzioni di responsabilità poste a carico dei proprietari (del veicolo come dell’animale domestico).

Il testo dell’art. 2052 c.c. è disponibile al seguente link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262

Il testo dell’art. 2054 c.c. è disponibile al seguente link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262

Per saperne di più sulle responsabilità per danni provocati dagli animali domestici suggeriamo la lettura di: https://studiolegaleborgiani.it/danni-causati-dallanimale-domestico/

 

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.