Di recente la Cassazione è nuovamente intervenuta sulla rilevanza penale delle dimenticanze genitoriali verso i figli, confermando l’ampiezza delle condotte che possono configurare il reato di cui all’art. 570 c.p.
I risvolti giuridici dell’essere genitore
Nel nostro ordinamento, i doveri genitoriali verso i figli trovano la loro fonte, oltre che a livello costituzionale, mediante la previsione all’art. 30 Cost., anche nel codice civile e codice penale. Dalla lettera congiunta di tali testi traspare che la responsabilità genitoriale ha una portata molto ampia, comprendendo oltre che il dovere di mantenimento materiale dei figli, anche l’obbligo di provvedere alla loro istruzione, educazione, offrendo loro un costante sostegno affettivo e psicologico.
A specificazione del precetto costituzionale, si inserisce anche gli articoli 147 e 316 c.c., i quali definiscono e puntualizzano il complesso dei poteri e dei doveri attribuiti ad entrambi i genitori al fine di tutelare i figli minori e maggiorenni (laddove questi presentino delle disabilità o non siano economicamente autosufficienti).
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
Oltre che di ripudio per la morale, l’incuria del genitore rispetto ai figli espone a diverse forme di responsabilità giuridica.
In particolare, l’art. 570, comma 1 c.p. punisce: “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con multa da centotre euro a milletrentadue euro […]”.
Viene da chiedersi, però, quando concretamente possa ritenersi configurabile la sottrazione all’obbligo di assistenza e, in particolare, se – indipendentemente dalla fornitura dei mezzi di sussistenza – anche il solo disinteresse del genitore, che frequenta la prole solo sporadicamente, possa portare alla condanna in sede penale.
L’orientamento della Cassazione.
La tematica è stata recentemente trattata dalla Cassazione, la quale ha preso posizione rispetto al ricorso formulato dal Procuratore generale della Corte d’Appello di Brescia avverso la pronuncia del Tribunale di Montava, con la quale il Giudice del merito aveva condannato penalmente un padre per omesso adempimento degli obblighi di mantenimento, senza tenere in debita considerazione anche il disinteressamento morale serbato dal genitore, che si limitava a frequentare i figli molto sporadicamente, e che avrebbe configurato, ad avviso del ricorrente, un’ulteriore e autonoma ipotesi di reato.
Nell’occasione, i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso, ribadendo come le ipotesi di reato descritte ai due commi dell’art. 570 c.p. siano plurime, e che tali reati possono tra loro concorrere, ove ricorrano – come ne caso esaminato, gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi di entrambi.
Difatti la prima fattispecie criminosa, “riconducibile al comma 1, inerisce alla violazione dei doveri di assistenza morale, che sono proiezione tipica dei doveri di cura che innervano la genitorialità (evocati, dalla prospettiva del figlio, dall’art. 315-bis c.c.) e sono preordinati allo sviluppo armonico della personalità del minore; l’altra, prevista dal comma 2, posta a presidio dei bisogni più strettamente materiali della persona, si sostanzia nella mancata somministrazione delle provvidenze economiche necessarie al loro soddisfacimento”.
Considerazioni finali
La Corte di Cassazione ha quindi ribadito che la violazione dell’art. 570 c.p. può configurarsi in varie ipotesi, in cui vanno ricomprese non solo le violazioni dei doveri materiali di assistenza e mantenimento, ma anche quelli di assistenza morale della prole.
Il completo disinteressamento, da parte del genitore, alla vita del minore può quindi configurare, per quanto detto sopra, una condotta idonea e sufficiente a integrare il reato in parola, laddove ricorrano gli elementi descritti dalla norma incriminatrice, che andranno valutati casi per caso tramite professionisti del settore.
Per saperne di più circa problematiche inerenti al mantenimento del figlio, si consiglia la lettura al seguente link:
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