AMBIENTE E ANIMALI IN COSTITUZIONE: QUALI CONSEGUENZE?

Avvocato, ambiente Macerata

La salvaguardia dell’ambiente e degli animali sarà tutelata anche dalla nostra Carta Costituzionale.

Il disegno di legge costituzionale C. 3156, votato in prima deliberazione dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera il 12 ottobre 2021, è stato di recente approvato definitivamente in seconda deliberazione dalle due Camere, con la maggioranza dei due terzi.

In concreto, però, che cosa cambia?

Quali sono le modifiche apportate dal disegno di legge?

Il disegno di legge approvato si compone di 3 articoli: il primo introduce un nuovo comma all’articolo 9 della Costituzione; il secondo modifica l’articolo 41, specificando un ulteriore limite alla libertà di iniziativa economica privata e, infine, l’ultimo prevede una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali.

Modifiche all’articolo 9 della Costituzione…

L’articolo 9 della Costituzione esplicita uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento e nello specifico recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

L’articolo in questione prevedeva originariamente una tutela limitata al solo paesaggio e al patrimonio storico e artistico ma non veniva fatta alcuna menzione circa la salvaguardia dell’ambiente, che nel tempo è stata fatta rientrare – dagli interpreti – nel concetto di paesaggio.

A questa mancanza esplicita ha fatto fronte la modifica in esame, prevedendo l’introduzione di un ulteriore comma, il quale ha stabilito espressamente che la Repubblica assicura “La tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle generazioni future. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

In questo modo anche il nostro Paese si è allineato a quanto stabilito all’articolo 37 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), la quale – in ottica programmatica – stabilisce che “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”.

… E modifiche all’articolo 41 della Costituzione

Inoltre la riforma costituzionale prevede delle modifiche anche in materia di iniziativa economica privata (articolo 41 Cost.) stabilendo due limitazioni all’attività economica: questa, che continua ad essere libera, oltre a non potersi svolgere contro l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, non dovrà essere eseguita in danno all’ambiente.

Difatti, l’articolo 41 della Costituzione, come modificato, da un lato ribadisce che “l’iniziativa economica privata è libera”. Dall’altro, però, aggiunge alle precedenti limitazioni esplicite anche la tutela all’ambiente, lasciando sempre in capo alla legge il compito di determinare i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Tutela degli animali

Infine il disegno di legge costituzionale prevede l’introduzione, all’articolo 9 della Costituzione, di una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali, rinviando al legislatore la definizione delle modalità e delle forme con cui attuarla.

Animali che, sebbene non inquadrabili come soggetti di diritto assimilabili agli esseri umani, anche prima dell’approvazione del disegno di legge costituzionale in esame, sono stati considerati dai Giudici italiani come portatori di interessi giuridicamente rilevanti, a partire da una nota sentenza penale del 1990.

Ad oggi, quindi, in assenza di una esplicita salvaguardia prevista da una fonte normativa di rango primario, gli animali continuano ad integrare una particolare forma di bene, le cui tutele, in assenza di apposita disciplina, recedono rispetto ai diritti e agli interessi previsti e tutelati da una fonte gerarchicamente superiore.  In questo senso, ad esempio, anni fa il T.A.R. di Firenze ha stabilito che l’ente locale può disciplinare, ai sensi della legge statale n. 337/68, l’uso delle aree pubbliche comunali per manifestazioni artistiche legate agli spettacoli circensi e può anche dettare norme sulla tutela degli animali ma non può porre un divieto assoluto impeditivo di un’attività che tradizionalmente si svolge con specifiche modalità, poiché è assente una fonte di rango legislativo sullo specifico punto che, ai sensi dell’art. 41 Cost., è la sola che può limitare l’esercizio di un’iniziativa economica privata.

Ebbene, è proprio questa la potenzialità della riforma realizzata dai Parlamentari italiani, i quali – almeno potenzialmente – hanno aperto alla possibilità di più ampie tutele in favore di ambiente e animali, anche a discapito dell’iniziativa economica.

Se vuoi saperne di più sulla tutela dell’ambiente e degli animali, puoi consultare altri nostri articoli ai seguenti link:

https://studiolegaleborgiani.it/lomessa-cura-del-proprio-animale-puo-configurare-reato-di-maltrattamento/

https://studiolegaleborgiani.it/plastic-free/

Per una più ampia lettera degli atti e delle ragioni a sostegno della riforma, si suggerisce:

https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-16193/modifiche-agli-articoli-9-e-41-della-costituzione-materia-tutela-ambiente.html

 

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