Con l’ultima legge di bilancio (L. n. 213 del 30.12.2023), è stato introdotto l’obbligo per le imprese, diverse da quelle agricole, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero ma tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni aziendali cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Che cosa prevede la normativa? Qual è la scadenza per adempiere il nuovo obbligo assicurativo e quali sono le conseguenze della stipula o mancata stipula della polizza?
L’allocazione del rischio di calamità naturali
Per calamità naturale si intende ogni fatto catastrofico, per sua natura inaspettato, causato da fattori naturali parimenti imprevedibili: si pensi ai terremoti, maremoti, alluvioni, frane, smottamenti, inondazioni.
Generalmente tali eventi determinano enormi danni in capo alle comunità colpite e ai singoli soggetti che le compongono, su cui – ove manchi un colpevole/responsabile dell’evento– finirebbero inevitabilmente per gravare.
Per tali ragioni, la prevenzione e gestione del rischio di calamità naturali rappresenta un importante aspetto della politica pubblica, con l’obiettivo di sviluppare un sistema di gestione tale da prevenire gli eventi catastrofici e ridurre il più possibile i danni connessi, prevedendo in ogni caso, rimedi ex post (straordinari) volti a neutralizzare – per quanto possibile – i danni occorsi che non è stato possibile evitare.
Gli interventi ex ante
Tali azioni richiedono una pianificazione anticipata e si basano su strategie di prevenzione, spesso attuate per il tramite di incentivi e agevolazioni fiscali.
Gli interventi ex post
Si tratta di azioni che mirano a mitigare gli effetti dannosi di una calamità (già prodottisi. Si pensi, ad esempio, ai bonus per le ricostruzioni, ai finanziamenti a tassi agevolati, e a tutte le agevolazioni/indennità offerte alle aziende e ai privati per ristorarli, in tutto o (più spesso) in parte, dei danni subiti.
Lo strumento della polizza assicurativa nella gestione del rischio
Nello strumentario dei mezzi di gestione del rischio ex-ante rientra l’introduzione, da parte del legislatore, di nuovi obblighi assicurativi, diretti a trasferire – almeno in parte – le conseguenze patrimoniali dell’evento dannoso imprevedibile all’assicurazione, che a sua volta gestisce il rischio tramite la modulazione e l’incasso dei premi assicurati.
Legge di Bilancio 30 dicembre 2023 n. 213
Come si è avuto modo di anticipare con l’ultima Legge di bilancio il legislatore ha introdotto l’obbligo per le imprese (ad esclusione delle imprese agricole, per cui continua a operare il regime di cui all’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia (quindi tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile) di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinari; 3) attrezzature industriali e commerciali per l’ipotesi in cui tali danni siano direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, con ciò intendendosi i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Qualora la singola impresa non adempia l’obbligo di legge entro il suddetto termine, la normativa – seppur in modo gravemente impreciso – parrebbe prevedere come conseguenza la possibile postergazione/ridotta partecipazione della stessa all’assegnazione di eventuali contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il successivo comma 107 dell’articolo 1 prevede, poi, che “Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000”.
Sebbene non manchino interpretazioni discordanti, alimentate dall’imprecisione del testo normativo, per come formulato il precetto, la sanzione amministrativa dovrebbe riguardare esclusivamente le società assicurative che rifiutino, da subito o anche successivamente in sede di rinnovo, di offrire tra i propri prodotti una polizza “anti calamità naturali”, perché – evidentemente – ritenuta antieconomica.
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