Atti di bullismo: quando il terzo “spettatore” può rispondere del danno insieme all’aggressore?

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Alla domanda ha dato di recente risposta il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 962/2021, accogliendo la domanda risarcitoria avanzata dai genitori di un minore, vittima di atti di bullismo da parte di suoi coetanei, condannando al risarcimento dei danni non solo l’aggressore ma anche gli altri due compagni che, per quanto emerso nel processo, non avevano concorso materialmente nell’aggressione del minore.

Difatti, dall’analisi comparativa delle dichiarazioni rese dai ragazzi coinvolti era emerso che due di essi non avevano preso materialmente parte alle aggressioni fisiche nei confronti della vittima, invece realizzato da soltanto uno di loro, “limitandosi” ad assistere.
Ciò nonostante, comportandosi da spettatori, anche gli altri coetanei avevano assunto, come correttamente evidenziato dal Tribunale forlivese, condotte omissive comunque idonee a rafforzare la volontà criminosa e dannosa dell’aggressore.

In particolare, ha osservato il Tribunale emiliano, il fatto stesso che gli “spettatori” avessero effettuato delle riprese di alcune condotte illecite poste in essere dall’autore materiale, anche utilizzando il cellulare della vittima, dimostrava l’esistenza di una significativa partecipazione anche dei non aggressori agli atti di bullismo; partecipazione che non poteva “certamente ritenersi inconsapevole e [giacché ha comportato] un rafforzamento delle azioni” dell’aggressore materiale.
Del resto, ha continuato il Tribunale, proprio la percezione da parte della vittima di un’aggressione perpetrata da un intero gruppo, e non solo da un individuo singolo, appare sufficiente a dimostrare come le condotte dei tre convenuti avessero finito per fare da reciproco sostegno delle condotte criminose ai danni dell’attore.

Il Tribunale emiliano, pertanto, ha ritenuto sussistente una responsabilità civile solidale (ognuno è tenuto per l’intero) di tutti i soggetti coinvolti (autore materiale e spettatore) nelle violenze, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c., graduando le rispettive responsabilità, nei rapporti interni, tra i tre convenuti, addebitando il 50% a carico del bullo responsabile anche delle percosse, e il 25% ciascuno per gli altri due convenuti.

In definitiva, per quanto si è detto sopra, anche colui che si ritiene essere semplice “spettatore” degli atti di bullismo può essere chiamato a rispondere del risarcimento, per concorso morale nella causazione della vicenda, se il suo comportamento ha, in qualche modo, contribuito a sostenere ed aumentare il proposito criminoso del bullo autore materiale, e se, allo stesso modo, ha determinato nel malcapitato la percezione e il convincimento di essere vittima di intimidazioni e violenze di gruppo.

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