Obbligo di garanzia dell’incolumità fisica dell’avventore e responsabilità del ristoratore

Cosa succede se al ristorante la pizza fumante ti cade addosso?

Recentemente la Corte di Cassazione, dopo aver ricondotto il contratto atipico di ristorazione nel genus del contratto d’opera, ha riconosciuto in modo espresso l’esistenza dell’obbligo del ristoratore di preservare l’integrità fisica dei propri avventori, quale conseguenza dell’applicazione diretta dell’art. 32 Cost. in materia di tutela della salute.

Più nel dettaglio, la decisione è originata dal ricorso di un ristoratore, condannato dalla Corte d’appello di Roma a risarcire il danno (contrattuale) subito da un’avventrice minorenne che, mentre si trovava all’interno del ristorante gestito dal convenuto, rimaneva seriamente ustionata all’arto superiore, allorché uno dei camerieri, nel servire una pizza ancora fumante, veniva urtato da un commensale, facendola rovinare sulla minorenne.
Chiamata a prendere posizione sulla questione, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 9997 del 2020 ha chiarito come “nel contratto di ristorazione (come in quello d’albergo o di trasporto) il ristoratore ha l’obbligo di garantire l’incolumità fisica dell’avventore quale effetto naturale del negozio ex art. 1374 c.c. derivante dall’art. 32 della Cost., norma direttamente applicabile anche nei rapporti tra privati”.
Con riferimento al caso specifico, però, visto che l’evento dannoso era stato originato dallo stato di concitazione dei commensali presenti al tavolo, la Corte ha cassato la decisione dell’appello nella parte in cui ha ricostruito e negato la sussistenza del caso fortuito perché accertata soltanto in astratto e non nel concreto.
Gli ermellini, pertanto, hanno chiarito come il giudice del merito, quando viene chiamato ad accertare la sussistenza del caso fortuito (figura in cui, in astratto, è assolutamente riconducibile la condotta imperita del terzo), debba accertarne in concreto la prevedibilità o l’evitabilità.
In buona sostanza, riferisce la Corte, il giudice dell’appello avrebbe dovuto verificare che, nel caso specifico, per i comportamenti mostrati dal tavolo dei commensali, il ristoratore avrebbe ben potuto prevedere la condotta dannosa ed evitare, di conseguenza, il danno.

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