Commercio internazionale e guerra.

contratti russia Avvocato macerata

Le sempre più stringenti limitazioni inflitte alla Russia negli ultimi giorni si ripercuotono sull’economia italiana e, più nello specifico, sulle relazioni commerciali e sui contratti che legano numerose imprese italiane alla Repubblica russa.

È ancora possibile negoziare con le imprese russe? A quali condizioni e con quali rischi? C’è un modo per prevenirli?

Lo scenario

L’inasprimento del conflitto Russo-Ucraino nelle ultime settimane ha portato i Paesi terzi – spettatori interessati – a comminare pesanti sanzioni economiche nei confronti della Russia, come deterrente alla sue velleità espansionistiche.

Data la portata globale dello scontro, tali sanzioni, dall’indiscutibile valenza finanziaria, non solo hanno impattato fortemente sulla produzione di beni e servizi essenziali (energetico e dei trasporti), ma pongono altresì numerose limitazioni alle imprese italiane che intrattengono quotidianamente relazioni commerciali con la Russia, la Bielorussia e le regioni del Donbass.

Le diverse aziende coinvolte sono, dunque, chiamate ad una accorta due diligence della normativa emergenziale, e ad adottare alcuni accorgimenti per evitare di incappare, loro malgrado, nella violazione delle regole emergenziali poste in essere e dei relativi divieti imposti negli scambi commerciali con gli eventuali partner russi o di altri Stati sotto l’influenza russa e provare a limitare il rischio, alto, di insoluti.

L’analisi del Cliente

Quanto ai limiti posti al commercio, per comodità espositiva, questi possono dividersi in soggettivi ed oggettivi.

Difatti, vista la presenza di svariati oligarchi – detentori di numerose partecipazioni in imprese operanti nei territori coinvolti – l’Unione europea ha individuato (l’aggiornamento è in tempo reale) una lista di soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti ed organismi) con i quali è preclusa l’interazione economica.

Preliminarmente a qualsiasi valutazione, quindi, sarà necessario appurare se la controparte rientra in tale lista, anche per via indiretta, ovvero no.

Difficoltà dipendenti dalla natura dei prodotti importati/esportati

Un secondo ordine di limiti attiene invece ai beni oggetto di negoziazione e, in particolar modo, di cessione in favore degli operatori economici russi o filorussi, che potrebbero rientrare tra i beni per i quali è fatto divieto assoluto o relativo (è necessaria una particolare autorizzazione) di commercio.

Valutata l’assenza di limiti soggettivi, diviene quindi necessario fare un’accorta analisi dei prodotti oggetto del rapporto contrattuale, per comprendere se il loro trasferimento sia vietato oppure condizionato ad una specifica autorizzazione all’importazione/esportazione da/verso la Russia e gli altri territori interessati.

Con la doverosa precisazione che i beni in questione dovranno essere valutati non solo alla luce del loro utilizzo “comune” bensì dei loro usi potenziali (dual-use), che possono accrescere il potenziale bellico dei Paesi di destinazione.

Si pensi, ad esempio, a strumenti elettronici e a software o ad altre tecnologie destinati a soddisfare interessi e bisogni dei cittadini, ma allo stesso tempo idonei, anche a seguito di estrazione dai beni in cui sono eventualmente incorporati, ad essere impiegati per scopi militari.

Le restrizioni ai traffici finanziari

Tra gli operatori commerciali russi bloccati dall’Unione europea un ruolo centrale è senza dubbio ricoperto dalle Banche e da altri operatori finanziari, che svolgono un ruolo nevralgico nella garanzia degli adempimenti contrattuali internazionali e che sono stati isolati dall’Unione, implementando, di riflesso, il rischio di insoluti degli operatori stranieri.

Le sanzioni

Le novità sul punto, come immaginabile, sono in continua evoluzione, per cui si suggerisce massima attenzione nell’analizzare la sussistenza di eventuali divieti rispetto all’attività commerciale che si intende realizzare, stante il rischio di essere assoggettato a sanzioni, sia amministrative che penali.

Indipendentemente da ciò, è innegabile che le negoziazioni con gli operatori commerciali localizzati in Russia e nelle altre zone colpite dall’evento bellico, anche laddove consentite, sollevano enormi problematiche per l’impresa, soprattutto con riferimento all’esecuzione delle prestazioni contrattuali quali, ad esempio, nel campo della fornitura, la consegna della merce e il pagamento del corrispettivo.

Considerazioni finali

Diviene ancor più necessario, quindi, cercare di gestire quanto più possibile tale rischio in sede di negoziazione, introducendo nei contratti clausole e strumenti di prevenzione e garanzia delle perdite economiche che, in aggiunta alle sanzioni, potrebbero derivare dal difficile commercio verso est.

Per approfondimenti sulle sanzioni inflitte dall’Unione europea, un primo e non esaustivo resoconto è disponibile al seguente link:

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/

Considerazioni sulla tenuta dei contratti in periodi di straordinaria emergenza sono disponibili nel nostro Blog ai seguenti link:

https://studiolegaleborgiani.it/lockdown-e-scambi-commerciali-quali-effetti/

https://studiolegaleborgiani.it/covid-19-e-canone-di-locazione-e-possibile-agire-in-autoriduzione/

 

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