COVID E SCUOLA: L’ESAME DELLA RECENTE CIRCOLARE MINISTERIALE

regole Covid Avvocato Macerata

Di recente il Ministero della Salute ha trasmesso la nuova circolare contenente indicazioni per la gestione delle quarantene a scuola.

Tale documento è stato inoltrato a tutte le Regioni, accompagnato da una nota tecnica riguardante le indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contratti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

La circolare è stata quindi inviata agli Uffici Scolastici Regionali e alle istituzioni scolastiche, con una successiva nota di accompagnamento.

Le novità

Diverse sono le novità per gli operatori della scuola: in particolare, sono stati ampliati i poteri dei dirigenti scolastici fin dalle prime fasi di contatto di casi COVID-19. Nelle indicazioni fornite dal Ministero si spiega, infatti, che se la ASL di riferimento non può intervenire tempestivamente, il dirigente scolastico può, in via eccezionale ed urgente, sospendere temporaneamente le attività didattiche e avviare le conseguenti misure stabilite dal Protocollo di riferimento.

Nel documento, poi, è stata effettuata una revisione generale del sistema di gestione dei contatti e dei casi confermati di infezione da coronavirus nelle scuole di ogni ordine e grado.

Difatti, come ormai noto, un unico caso di Covid all’interno di una scuola non è più sufficiente a far sì che l’intera classe sia posta in quarantena, se i tamponi rivelano che tutti gli altri compagni sono negativi.

Se, invece, i casi di Covid sono due, vengono posti in quarantena solo i bambini/ragazzi non vaccinati, mentre se sono tre o più, tutti gli alunni dell’intera classe restano a casa.

Le finalità della “riforma”

Tale impostazione parrebbe essere giustificata, da una parte, dall’aumento della copertura vaccinale e dall’altra dalla riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità, come quelle scolastiche. In generale, si pone l’obiettivo di favorire la didattica in presenza e di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico.

I destinatari delle novità.

I destinatari di tale circolare sono sia gli insegnanti sia le famiglie degli alunni che sono stati a contatto con il soggetto “positivo”, anche se confermato come tale 48 ore prima del sorgere dei sintomi o dell’esecuzione del test (in caso di soggetto asintomatico).

I diversi tamponi.

Per quanto riguarda, invece, le tipologie di tamponi richiesti, a quelli già usati in caso di quarantena se ne aggiungono altri due.

Quello “T0”, da effettuare nel caso si accerti un positivo all’interno della classe. Quello “T5”, da fare decorsi cinque giorni da quando si è verificato il contatto con il soggetto positivo.

Dal 15 dicembre, poi, sarà obbligatorio il super green pass per docenti e personale scolastico, mentre gli studenti potranno continuare ad accedere agli edifici scolastici senza green pass.

Infatti, nel caso di accertamento dell’esistenza di un soggetto positivo all’interno della classe, i membri della classe dovranno sottoporsi, il prima possibile, al “tampone 0”.

Se il risultato di tale tampone è negativo, i soggetti che vi si sono sottoposti potranno tornare in classe.

Per quanto riguarda i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe dell’alunno positivo, o che hanno svolto attività in compresenza con il collega positivo, se questi ultimi sono vaccinati, devono effettuare il test e, in caso di esito negativo, possono restare a scuola.

Nel caso in cui non siano vaccinati, devono sottoporsi a un periodo di quarantena per 10 giorni, anche se il primo test è risultato negativo. Rientreranno a scuola solo se il nuovo tampone darà esito negativo. Per le altre classi, invece, non sono previsti provvedimenti, salvo diverse disposizioni da parte dell’ASL.

Per gli altri alunni presenti in aula che siano già vaccinati o si siano negativizzati negli ultimi sei mesi, è disposta la prosecuzione del monitoraggio Covid con i due test, a zero e a cinque giorni.

Gli studenti non vaccinati, invece, dovranno essere sottoposti a quarantena di 10 giorni anche se negativi al primo test. Stesso periodo di quarantena è previsto anche per i minori di anni 12, a cui si discute se estendere la somministrazione vaccinale.

Nel caso di servizi educativi per l’infanzia, i bambini sono ovviamente minori di 12 anni e pertanto non vaccinati. Perciò, se appartengono allo stesso gruppo in cui è presente un soggetto positivo, sia esso un altro bambino o un insegnante, dopo aver effettuato il tampone devono essere sottoposti a quarantena per un periodo di 10 giorni. Al decimo giorno devono effettuare il test.

 

Se, invece, il soggetto positivo è l’insegnante, i colleghi che hanno svolto attività in compresenza con lui restano al lavoro nel caso in cui siano vaccinati e abbiano il tampone negativo. Se tra gli insegnanti c’è un secondo caso, la quarantena coinvolgerà tutti.

Per riassumere ecco un quadro delle casistiche che potrebbero verificarsi nella gestione dei contatti e dei contagi da Covid in ambito scolastico:

  • 1 CASO COVID IN AMBITO SCOLASTICO:
  • i bambini venuti a contatto con la persona positiva devono sottoporsi a tampone 0 il prima possibile e:

– se il tampone è negativo potranno rientrare in classe;

– se il tampone è positivo, decorsi 5 giorni, si sottopongono ad altro test tra quelli indicati per il Green Pass: molecolare, rapido, o con prelievo salivare.

  • i docenti venuti a contatto con la persona positiva:

– se sono vaccinati (dotati, cioè, dal 15 dicembre del “super green pass”), effettuano il tampone e se negativo restano a scuola;

  • 2 CASI COVID IN AMBITO SCOLASTICO:

– alunni vaccinati o negativizzati: si sottopongono prima al test T0, poi a quello T5;

– alunni non vaccinati: quarantena di 10 giorni anche se test negativo;

– alunni under 12: quarantena di 10 giorni anche se test negativo.

  • i docenti venuti a contatto con la persona positiva:

–  (necessariamente vaccinati dal 15 dicembre) effettuano il tampone e se negativo restano a scuola;

  • 3 CASI COVID IN AMBITO SCOLASTICO:

– alunni e docenti che hanno svolto attività in presenza dovranno effettuare la quarantena anche se il test è negativo: si torna in DAD (didattica a distanza) con 7 giorni di quarantena per i vaccinati e 10 giorni di quarantena per i non vaccinati.

 

Per saperne di più sul nuovo piano di gestione del contagio https://www.miur.gov.it/-/covid-19-inviata-la-nota-con-le-nuove-indicazioni-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-a-scuola).

Per maggiori informazioni in materia di legislazione d’emergenza e degli effetti nei diversi campi della vita (salute, famiglia, riservatezza), puoi consultare il nostro Blog al seguente link: https://studiolegaleborgiani.it/blog/, digitando nella barra cerca la parola “Covid”.

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