Lo scorso 11 settembre è stata pubblicata la legge 120/2020, con la quale il Parlamento ha convertito il decreto-legge 16 luglio 2020, c.d. D.L. Semplificazioni. Di seguito un breve sunto delle novità introdotte.
Con le disposizioni che novellano il Codice della Strada, quali gli artt. 49 e 49-bis, il governo ha adottato misure volte alla prevenzione e all’accertamento delle violazioni di sosta e di fermata, di accertamento della velocità per tramite di dispositivi di rilevamento (autovelox) nonché volte ad agevolare la c.d. “mobilità dolce”, sancendo espressamente il diritto di precedenza per i velocipedi (biciclette).
Ecco le maggiori NOVITA’:
PISTE CICLABILI E DIRITTO DI PRECEDENZA
Innanzitutto, è stata definita la nozione di strada urbana ciclabile, quale: “strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.”
Una strada urbana, dunque, per poter essere definita ciclabile, dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
• individuazione e delimitazione per mezzo di segnaletica verticale e orizzontale;
• limite di velocità non superiore ai 30 km/h;
Mentre, per poter essere considerate a doppio senso ciclabile dovranno:
• permettere la circolazione nella parte sinistra della carreggiata rispetto al senso di marcia;
• contrassegnare con una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, la zona riservata alla circolazione sulle strade urbane dei velocipedi (che potranno circolare in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli) oltre alla presenza del simbolo del velocipede.
In entrambe le circostanze, tanto la strada urbana, quanto la strada per doppio senso ciclabile, i conducenti degli autoveicoli sono tenuti a rispettare:
• il diritto di precedenza per i velocipedi o monopattini che si immettono su di queste;
• l’obbligo di considerare, prima di sorpassare i velocipedi o i monopattini, la minor stabilità dei medesimi;
È stato previsto, in ogni caso, la facoltà dei sindaci di derogare le disposizioni relative al doppio senso di marcia, introducendo quest’ultimo anche nelle strade urbane “di quartiere”, “ciclabili” e “locali”, nonché autorizzare il contromano anche nelle strade riservate ai mezzi pubblici purché non vi siano rotaie di tram e la larghezza sia superiore ai 4, 30 m.
AUTOVELOX
Il Governo ha provveduto all’abrogazione delle disposizioni della legge n. 168/2002 con la quale si faceva divieto di impiegare sulle strade urbane postazioni permanenti automatizzate per accertare da remoto gli eccessi di velocità, il cui scopo era quello di prevenire eventuali abusi da parte di amministrazioni locali con finalità economiche, più che di effettiva sicurezza stradale.
La nuova disciplina in merito prevede, infatti, la possibilità di installare postazioni permanenti automatizzate per accertare da remoto gli eccessi di velocità anche nelle strade urbane la cui velocità sia inferiore ai 50 km/h.
Tuttavia, l’installazione delle postazioni resta subordinata al nulla osta della Prefettura, la quale sarà tenuta a valutare, con adeguata istruttoria, le caratteristiche della strada ed il suo tasso di incidentalità.
AUSILIARI DELLA SOSTA
Su questo punto, la legge n. 120/2020 riscrive in modo organico la disciplina sugli ausiliari della sosta.
In particolare si prevede l’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale a tutti gli ausiliari della sosta, abilitando anche gli operatori ecologici allo svolgimento di tali funzioni.
La competenza degli ausiliari della sosta non sarà più limitata all’accertamento di eventuali infrazioni, bensì verranno attribuite loro le facoltà di:
• prevenire;
• contestare;
• disporre la rimozione dell’autoveicolo;
In ultimo, si specifica come non sia stata disposta certificata omologazione alcuna del mezzo tecnologico digitale per mezzo del quale accertare le eventuali infrazioni, potendo così procedere alla documentazione del fatto anche mediante i comuni smartphone;
STAZIONI DI RICARICA ELETTRICA
Il governo ha provveduto ad ulteriori novità in merito alla mobilità elettrica, in particolar modo alle modalità di ricarica degli autoveicoli elettrici:
• All’interno di edifici o strade private, la ricarica è ora un servizio, non più una fornitura, dunque venduto come tale;
• Nelle aree private permane l’obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto, ove necessario;
• Nelle aree pubbliche è garantito l’accesso a tutti gli utenti per il termine di tempo necessario alla ricarica;
• Se si eccede di un’ora dal termine della ricarica del veicolo, verrà maggiorata la tariffa di ricarica, salvo il parcheggio dalle 23 alle 7;
• È facoltà dei comuni di ridurre o annullare la tassa di occupazione del suolo pubblico se l’energia distribuita per la ricarica proviene esclusivamente da fonti rinnovabili
MOTOCICLI AMMESSI IN AUTOSTRADA
La legge 120/2020 apporta differenti novità in merito di circolazione di tricicli di cilindrata di almeno 250 centimetri cubici. Difatti questi ultimi sono stati ammessi alla circolazione in strade extraurbane, tra le quali le tangenziali e le autostrade.
La disposizione è formulata come deroga al divieto generale di ingresso in autostrada per i motoveicoli aventi massa a vuoto fino a 400 chilogrammi o massa complessiva fino a 1.300 chilogrammi.
Il testo tiene inoltre conto delle tendenze del mercato motociclistico registrante una forte ascesa di mezzi ibridi o elettrici, difatti la cilindrata minima di 250 centimetri cubici prevista per i veicoli a motore termine viene ora affiancata alla potenza minima di 15 kiloWatt per i veicoli elettrici.