Con la recente sentenza n. 32, depositata il 26 febbraio, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
Pochi giorni fa la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell’applicazione retroattiva di alcune disposizioni della c.d. legge Spazzacorrotti, una fra gli atti normativi inaugurali del precedente anno legislativo.
Precedendo quanto si dirà successivamente, come anticipato dal comunicato stampa successivo all’udienza del 12 febbraio scorso, la Corte, chiamata a decidere su ben undici ricorsi incidentali, dopo averli riuniti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 perché in contrasto con l’art. 25, comma 2 Cost. ed ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso in quanto contrastante con l’art. 3 Cost.
Con una decisione che trova i suoi riferimenti nei principi fondamentali del diritto penale, non solo nazionale ma anche internazionale, in forza di richiami alla giurisprudenza americana e a quella della CEDU, il Giudice delle leggi, prendendo posizione rispetto all’orientamento prevalente fra i giudici di merito ha espressamente ricostruito <> in materia di applicazione retroattiva delle norme applicabile all’esecuzione della sanzione penale detentiva.
In primo luogo, la Corte ha riconosciuto come la giurisprudenza della Corte di cassazione sia invece assai nettamente orientata nel senso della non riconducibilità all’alveo dell’art. 25, secondo comma Cost. delle norme sull’esecuzione della pena, e conseguentemente nel senso della pacifica applicabilità di modifiche normative di segno peggiorativo anche ai condannati che abbiano commesso il reato prima dell’entrata in vigore delle modifiche stesse apportate dalla legge c.d. Spazzacorrotti. Tale ricostruzione operata dai Giudici di legittimità, specifica la Corte, poggia su un principio storico, ovverosia quello secondo cui le disposizioni in parola non hanno carattere di norme sostanziali e soggiacciono pertanto, in assenza di specifica disciplina transitoria, al principio tempus regit actum (cfr. Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17 luglio 2006, n. 24561).
La Consulta, invece, come solita fare durante l’esame della legittimità e ragionevolezza della disposizioni sottoposte al suo scrutinio, ha effettuato una valutazione ampia e complessiva della funzione e degli effetti delle norme relative alla fase di esecuzione della sanzione penale. Più nel dettaglio la Corte ha ritenuto di dover “procedere a una complessiva rimeditazione della portata del divieto di retroattività sancito dall’art. 25,2 comma Cost., in relazione alla disciplina dell’esecuzione della pena”. Partendo dal dato letterale, il collegio presieduto da Marta Cartabia ha ribadito come dalla predetta disposizione discenda “pacificamente tanto il divieto di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante, quanto il divieto di applicare retroattivamente una legge che preveda una pena più severa per un fatto già in precedenza incriminato” specificandone, tuttavia, la duplice ratio.
Da una parte, infatti, riconosce la Corte, il divieto in parola mira a garantire al destinatario della norma una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale, dall’altra, però, il divieto in parola erige un bastione a garanzia dell’individuo contro possibili abusi da parte del potere legislativo. Sul punto, continua la Corte, sebbene vi siano ragioni assai solide a fondamento della soluzione, sinora consacrata dal diritto vivente, secondo la quale le pene devono essere eseguite – di regola – in base alla legge in vigore al momento dell’esecuzione, e non in base a quella in vigore al tempo della commissione del reato, la regola appena enunciata deve, però, soffrire un’eccezione allorché la normativa sopravvenuta determini una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato (diversamente da quanto avviene nei casi di mere modifiche delle modalità esecutive della pena).
In particolar modo, la Corte costituzionale, nel corso della propria argomentazione, ha senza molti fronzoli posto l’accento sulla differenza qualitativa e quantitativa fra la pena espiata all’interno del carcere e quella al di fuori. Sul punto, ha stabilito che “[…] tra il “fuori” e il “dentro” la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa. La pena da scontare diventa qui un aliud rispetto a quella prevista al momento del fatto; con conseguente inammissibilità di un’applicazione retroattiva di una tale modifica normativa, al metro dell’art. 25, secondo comma, Cost. E ciò vale anche laddove la differenza tra il “fuori” e il “dentro” si apprezzi in esito a valutazioni prognostiche relative, rispettivamente, al tipo di pena che era ragionevole attendersi al momento della commissione del fatto, sulla base della legislazione allora vigente, e quella che è invece ragionevole attendersi sulla base del mutato quadro normativo”.
Partendo da tali premesse, la Corte ha proceduto a graduare l’applicazione del principio consolidatosi nella giurisprudenza di merito, esplicitando la regola secondo cui l’art. 25 secondo comma Cost., se riferito ai soli benefici penitenziari (permessi premio e del lavoro all’esterno delle carceri) non preclude un’applicazione retroattiva della norma derogante in peius, tuttavia la conclusione opposta si impone in relazione agli effetti dell’applicazione retroattiva della norma peggiorativa rispetto alla possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione, disciplinate dal Titolo I, Capo VI della legge n. 354 del 1975, con particolare riferimento all’affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare nelle sue varie forme e alla semilibertà.
Trattandosi di “misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena […] e che per ciò stesso modificano il grado di privazione della libertà personale del detenuto”, ragiona la Corte, finiscono per “costituire delle vere e proprie “pene” alternative alla detenzione (ordinanza n. 327 del 1989) disposte dal tribunale di sorveglianza, e caratterizzate non solo da una portata limitativa della libertà personale del condannato assai più contenuta, ma anche da un’accentuata vocazione rieducativa, che si esplica in forme del tutto diverse rispetto a quella che pure connota la pena detentiva” . Per tali ragioni, dunque, la Consulta ha ritenuto illegittima la c.d. legge Spazzacorrotti per violazione dell’art. 25, comma 2 Cost.
In aggiunta, pur ritenendo che in relazione all’applicazione retroattiva di modifiche normative che incidano in senso deteriore per il condannato rispetto alla possibilità di accedere a meri benefici penitenziari (permessi premio e il lavoro all’esterno) non possa operare il limite di cui alla predetta disposizione costituzionale, i Giudici di Palazzo della Consulta hanno riconosciuto l’ulteriore limite in capo al legislatore nel non poter disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio, perché in violazione del principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.).
Per l’effetto, quindi, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati per uno dei reati ivi elencati che, prima dell’entrata in vigore della legge medesima, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio stesso, restando assorbiti i profili di ammissibilità e di merito di tutte le ulteriori censure proposte dal rimettente.
Orbene, ancora una volta, con la recente sentenza in esame, il Giudice delle leggi è intervenuto in chiave di garante della costituzionalità dell’operato del potere politico, riconducendo le normative di matrice populista nei confini dei principi e delle regole fondamentali dello Stato di diritto.