Il Family Act: incentivi, sussidi e sgravi per le famiglie italiane ai tempi del covid.

Il ddl n. 0687, c.d. “Family Act”, è un disegno di legge delega recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, con cui il legislatore ha fissato dei parametri per il Governo, il quale dovrà adottare, entro il 30 novembre 2020, un decreto legislativo che introduca nuove misure al fine di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie.

Per ora il ddl comprende numerose deleghe al Governo per l’adozione dell’assegno universale e l’introduzione di nuove misure a sostegno della famiglia.

In sostanza si compone di 8 articoli, che riportano tutte le misure approvate.
Nello specifico, con tale provvedimento il legislatore ha inteso assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con prole, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero delle figli a carico; nonché si occupa di promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e ad incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito. Il ddl è finalizzato ad affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall’imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie e a prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti.

Tra le MISURE APPROVATE merita attenzione, innanzitutto, quella dell’assegno unico universale per i figli: l’assegno costituisce un beneficio economico attribuito a tutti i nuclei familiari con figli a carico, dovrà essere erogato mensilmente per ogni figlio a carico fino all’età adulta (18 anni) e senza limiti di età per i figli con disabilità. L’assegno verrà aumentato del 20 % dal secondo figlio a carico o per figli disabili. L’importo non concorre alla formazione del reddito e non influisce sulle prestazioni sociali a sostegno del reddito.

Altre misure a sostegno dell’educazione dei figli, riguardano i contributi destinati alle famiglie per coprire parzialmente o interamente le spese degli asili nidi pubblici e privati, asili nido familiari e delle scuole dell’infanzia, ovvero eventuali forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei sei anni. Inoltre, per i minori affetti da patologie fisiche e da disturbo dell’apprendimento, sono anche previsti degli aiuti per l’acquisto di libri scolastici e supporti informatici per la secondaria di I e II grado; gite scolastiche; iscrizione ad associazioni sportive, corsi di lingua, arte e musica, ingressi a musei, mostre ed eventi culturali.

Il ddl si occupa poi di riformare i congedi parentali: si prevede la possibilità di adottare delle modalità di gestione flessibile dei congedi parentali, con estensione ai lavoratori autonomi e con differenziazione a seconda delle professionalità. Sarà introdotto un permesso retribuito di almeno 5 ore per i colloqui con i professori durante ogni anno scolastico, ed infine sarà statuito un periodo minimo di 2 mesi di congedo per ciascun figlio non cedibile all’altro genitore. Per i congedi di paternità, è previsto un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore di almeno 10 giorni lavorativi nei primi mesi di nascita dei figli. Il diritto al congedo deve essere concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore e non deve essere subordinato ad una determinata anzianità lavorativa e di servizio. Si deve prevedere inoltre un ragionevole periodo di preavviso, che il lavoratore deve dare al datore di lavoro al fine di esercitare il diritto al congedo di paternità, garantendo che il diritto al congedo di paternità venga concesso tenendo conto della specificità delle singole professioni.

Per quanto riguarda l’introduzione di incentivi al lavoro femminile, si prevede un’indennità integrativa del 30% della retribuzione erogata dall’INPS per le madri lavoratrici al rientro al lavoro dopo il congedo obbligatorio. Sarà possibile la deducibilità delle spese per le baby-sitter (tenendo conto dell’ISEE), le spese per addetti ai servizi domestici e all’assistenza di familiari assunti con contratto di lavoro subordinato. Inoltre dovrà essere modulata gradualmente la retribuzione percepita nei giorni di astensione nel caso di malattia dei figli. Si prevede che sia riconosciuto il lavoro agile ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni; inoltre per i datori di lavoro che applicano modalità di lavoro flessibile sono previste delle misure incentivanti. Infine, il Family Act prevede di destinare una quota di riserva del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per l’avvio delle nuove imprese start up femminili ed il loro accompagnamento per i primi due anni.

Altro punto importante del Family Act è sostenere la formazione dei giovani: il disegno legge prevede delle detrazioni fiscali alle famiglie per le spese documentabili sostenute sia per l’acquisto di libri universitari sia per le spese di affitto di abitazioni effettuate per ciascuno dei figli a carico, iscritto ad un corso di laurea, che non goda però di altre forme di sostegno per l’acquisto di testi universitari.

Inoltre, è previsto un sostegno economico a favore delle giovani coppie per l’affitto della prima casa, purché entrambi abbiano meno di 35 anni al momento della presentazione della domanda.

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