Esiste un numero massimo di animali d’affezione che il proprietario o l’inquilino di un immobile può possedere?
La questione è stata di recente trattata dalla Corte di Cassazione, con una pronuncia che ha confermato l’orientamento giurisprudenziale già consolidato in tema di immissioni provenienti da animali domestici.
Le immissioni provenienti da animali domestici
La libertà di ospitare nel proprio immobile animali domestici va conciliata con il diritto dei proprietari o degli inquilini delle abitazioni circostanti di godere pacificamente del proprio bene. Allo stesso tempo, tuttavia, questi ultimi devono sopportare i rumori o gli odori che possano derivare da tali situazioni, a condizione che non superino la soglia di normale tollerabilità. Tale principio generale si ricava dall’applicazione dell’art. 844 c.c., dedicato appunto alle immissioni provenienti dai fondi (fumo o calore, esalazioni, rumori e simili), il quale stabilisce che “Il proprietario di un fondo non può impedir(le) … se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni
La nozione di tollerabilità è volutamente generale e non ha un significato univoco e assoluto. Spetta, infatti, di volta in volta, al giudice del merito, valutare se, nel caso concreto, le immissioni denunciate superino effettivamente la normale tollerabilità, tenendo in considerazione le condizioni del luogo e la situazione ambientale, che possono variare da luogo a luogo.
In altri termini, nel decidere, l’Autorità Giudiziaria dovrà rifarsi al caso concreto: con la conseguenza che, analoghe immissioni potrebbero dare luogo a giudizi di tollerabilità differenti, a seconda che l’attività disturbante si verifichi di giorno o di notte.
Partendo dal presupposto che il limite di tollerabilità non ha carattere assoluto, il giudice di merito dovrà accertarne in concreto il superamento caso per caso, stabilendo poi le misure e gli accorgimenti idonei a ripristinare una condizione di tollerabilità.
La liceità delle immissioni come condizione imprescindibile
Un’ulteriore precisazione appare, a questo punto, opportuna. Il giudizio di tollerabilità spettante al giudice di merito postula due condizioni: da un lato, la provenienza lecita dell’immissione; dall’altro la mancanza di qualsiasi danno diretto alla salute altrui. Se così non fosse, infatti, l’immissione dovrebbe considerarsi conseguenza di attività illecita, potendo legittimare l’azione per il risarcimento del danno da fatto illecito.
La conferma della Corte di Cassazione
Dando attuazione ai principi fin qui descritti e confermando l’orientamento consolidato in materia.
Nel caso di specie, la Cassazione (20 gennaio 2023, n. 1823), nel dirimere una controversia sul numero massimo di animali ospitabili nel giardino di un’unità immobiliare (abitazione e giardino di 3.020 m2) privata, ha confermato la correttezza della valutazione operata dai giudici di merito, i quali avevano fissato in 6 unità il numero massimo di cani ospitabili nel predetto immobile. Numero che, valutate la situazione ambientale, le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, i Giudici avevano ritenuto idoneo a contenere le immissioni di odori e di rumori lamentate dalla parte ricorrente entro limiti di tollerabilità.
Invece, con riferimento al risarcimento del danno per il pregiudizio già arrecato, la Corte – confermando anche in questo caso l’indirizzo prevalente della giurisprudenza – ha ribadito che questo costituisce un danno conseguenza, risarcibile nei termini del risarcimento del danno non patrimoniale.
Considerazioni finali
La scelta di ospitare animali domestici in casa propria, anche se legata a ragioni affettive, porta dunque con sé una serie di responsabilità e di obblighi di cui il proprietario deve farsi carico. Tra questi, senza dubbio, vi è quello di mantenere entro soglie di tollerabilità i rumori e gli odori che da questi possono derivare.
Anche in casi del genere, dunque, l’assistenza di un professionista diventa indispensabile per analizzare la questione e, soprattutto, valutare la sussistenza o meno dell’obbligo di risarcire danni eventualmente arrecati ai vicini.
Saperne di più
Per saperne di più sulla responsabilità per i danni arrecati dall’animale domestico https://studiolegaleborgiani.it/danni-causati-dallanimale-domestico/ https://studiolegaleborgiani.it/i-guaiti-del-cane-espongono-al-risarcimento-del-danno/