La responsabilità dell’appaltatore per i vizi occulti dell’opera appaltata

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Quale regime trova applicazione nel caso di vizi occulti e/o occultati in un’opera eseguita in forza di un appalto pubblico? Qual è il regime di responsabilità dell’appaltatore e quali garanzie sono invece riconosciute al committente?

In tema di appalti pubblici, la consegna dell’opera e la successiva accettazione da parte del committente non liberano l’appaltatore dalla responsabilità per vizi occulti o, comunque, non immediatamente rilevabili. Questo orientamento, già condiviso dalla giurisprudenza e da autorevole dottrina, è stato ulteriormente ribadito in una recente sentenza di marzo 2023.

Come cambia il regime della responsabilità dell’appaltatore?

Più precisamente, la responsabilità dell’appaltatore viene meno con l’accettazione da parte del committente soltanto laddove gli eventuali difetti dell’opera siano palesi e immediatamente riconoscibili dal secondo al momento della consegna.

Se, invece, il vizio in discorso è occulto o comunque non immediatamente rilevabile da parte del committente, l’accettazione dell’opera al momento della consegna non libera l’appaltatore della responsabilità al momento della consegna e, anzi, il termine entro il quale il committente dovrà agire per ottenere la garanzia comincerà a decorrere dal momento della scoperta dei difetti occulti o occultati. Quindi, per meglio dire, dal momento in cui, a seguito di analisi, indagini e accertamenti tecnici, il committente venga a conoscenza degli errori nell’esecuzione dell’appalto.

 La disciplina dell’art. 1667 c.c. per difformità e vizi dell’opera

Del resto, si può desumere anche dalla lettura dell’art. 1667, comma 1, c.c., il quale stabilisce che “L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera [c.c. 1665] e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.

Vizi conosciuti, vizi riconoscibili, vizi non riconoscibili

Dunque, nel caso di difformità o vizi che caratterizzino l’opera realizzata in esecuzione di un appalto pubblico, per comprendere la posizione dell’appaltatore – e le relative garanzie di cui si può avvalere il committente – occorre tenere in considerazione la distinzione tra vizi conosciuti o riconoscibili e vizi non riconoscibili al momento della consegna. Con riferimento ai primi, infatti, la responsabilità ex art. 1667 c.c. dell’appaltatore viene meno se e nel momento in cui il committente accetta l’opera senza riserve; per quanto riguarda i secondi, invece, il diritto del committente ad ottenere la garanzia può essere fatto valere anche in un secondo momento, ossia nel momento in cui accertamenti tecnici facciano emergere eventuali difetti occulti.

La posizione della giurisprudenza

Il quadro fin qui delineato trova conferma anche nel recente orientamento giurisprudenziale consolidatosi con riferimento alla tematica in discorso, per cui se l’opera appaltata è viziata da difetti occulti o non conoscibili, il termine entro il quale agire per esercitare il diritto di garanzia decorre dal giorno in cui il committente venga a conoscenza degli stessi. Esemplificativa, tra molte, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, n. 26233 del 22 novembre 2013, ripresa recentemente dalla Corte d’Appello di Trieste la quale, riformando la sentenza di primo grado, ha ribadito che, in caso di vizi occulti, l’accettazione dell’opera da parte del committente non libera l’appaltatore dalla relativa garanzia e che, anzi, i termini per agire decorrono unicamente dal momento della loro scoperta (Corte Appello di Trieste, sez. I, 15 marzo 2023, n. 137).

Considerazioni finali

La condotta tenuta dall’appaltatore al momento della consegna dell’opera appaltata può, dunque, determinare conseguenze ben diverse in termini di responsabilità e, soprattutto, con riferimento agli strumenti di cui il committente può avvalersi per ottenere tutela. Anche in questo caso, quindi, l’individuazione del rimedio possibile ed utile passa per l’analisi del caso concreto, da affrontarsi con il supporto di un professionista.

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