Che cosa si intende per prodotto difettoso? Un prodotto difettoso è sempre pericoloso? Il quesito è stato recentemente discusso dalla Corte di Cassazione, chiamata a prendere posizione sulla responsabilità del produttore per un sinistro occorso utilizzando un elevatore per disabili.
Il prodotto difettoso
Ai sensi dell’art.117, comma 1 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) “Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione”.
Ai commi successivi si precisa che “Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio” mentre si considera difettoso quel prodotto che non offre la medesima sicurezza degli altri esemplari appartenenti alla stessa serie.
Ma quando un prodotto non offre la sicurezza legittimamente attesa, essendo quindi difettoso, e in che modo e fino a che punto tale aspetto può essere indagato dal Giudice nazionale?
La recente risposta della Cassazione
Chiamata a valutare la legittimità della decisione di merito con cui la Corte d’appello aveva ritenuto “difettoso” un ascensore che non bloccava la propria porta d’uscita nei casi in cui l’arresto della cabina non avveniva perfettamente al livello del piano, la Corte di Cassazione, rammentando che al Giudice di merito non è consentito stabilire, in modo soggettivo, come il prodotto avrebbe dovuto essere progettato, ha ritenuto illegittima la decisione della Corte d’Appello.
Difatti “il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi “difettoso” non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in relazione alle circostanze tipizzate dall’art. 117 cod. cons. o, comunque, da altri elementi valutabili ed in concreto valutati dal giudice di merito, nell’ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore“.
In applicazione di questi principi la Cassazione ha cassato con rinvio la pronuncia di merito nella parte in cui ha ritenuto “difettoso” l’ascensore solo perché consentiva il movimento della piattaforma in presenza d’una porta socchiusa senza indagare se questa eventualità era consentita dalle normative di settore, dettando il seguente principio di diritto: “l’accertamento della “difettosità” d’un prodotto, per i fini di cui all’art. 117 d. lgs., non consiste nell’accertamento della pericolosità di esso (in quanto i prodotti pericolosi non sono, per ciò solo, “difettosi”), né consente al giudice di stabilire come quel prodotto debba a suo avviso progettarsi o costruirsi. Il suddetto accertamento va invece compiuto stabilendo se il prodotto che si assume difettoso sia stato progettato e costruito rispettando gli standard minimi richiesti dalle leges artis dettati dalla normativa di settore o dalle regole di comune prudenza”.
Considerazioni finali.
Un prodotto difettoso è un prodotto che si palesi insicuro tenuto conto di una serie di elementi oggettivi, tra cui le leges artis del settore cui lo stesso appartiene. La circostanza che tramite l’uso del prodotto si siano verificati danni a persone e/o cose, seppur evidenza della pericolosità del bene, non è idonea a qualificare il prodotto come pericoloso, né legittima la conclusione che lo stesso avrebbe dovuto essere realizzato diversamente senza previa valutazione del tenore delle norme tecniche di settore, ove la loro esistenza sia stata allegata e documentata dalle parti.
Possono quindi esistere prodotti pericolosi ma non difettosi, così come, ritiene la Cassazione, possono esistere prodotti difettosi ma non pericolosi.
L’accertamento va realizzato caso per caso, per cui – ove si indaghi l’opportunità di agire giudizialmente per la responsabilità del produttore – si rende opportuno preventivamente esaminare, con i singoli professionisti, le cause del danno e l’esistenza di vizi/mancanze che rendano difettoso il prodotto.
Suggerimenti di lettura:
Per saperne di più sull’ampiezza del concetto di bene difettoso, sulle nuove regole in materia di vendita nel codice del consumo e sull’immissione in commercio di beni non conformi agli standard europei.