Le disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia hanno allargato il significato del termine famiglia alle nuove realtà sociali in cui, oggi, le medesime si articolano: le coppie unite in matrimonio, le coppie conviventi di fatto e le unioni civili tra persone dello stesso sesso, accumunate dalla centralità del ruolo del minore.
IL CURATORE DEL MINORE
Già da giugno 2022 è stata introdotta la figura del curatore speciale (in genere individuato tra gli Avvocati con specifica formazione), che rappresenterà il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori, ovvero nei casi in cui il minore ultraquattordicenne ne faccia specifica richiesta.
ASCOLTO DEL MINORE
L’ascolto è sempre obbligatorio per i bambini con almeno 12 anni, o anche di età inferiore se ritenuti capaci di discernimento. L’attività d’ascolto del minore è condotta direttamente dal giudice, che non può delegare altri soggetti, neppure giudice onorari, potendosi però farsi assistere da esperti.
L’istituto viene disposto per garantire anche ai minorenni il diritto fondamentale ad essere informati e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che li riguardano. Non si procede all’ascolto del minore in un unico caso: quando ciò appaia pregiudizievole per il minore stesso o quando si ritenga che sia del tutto inutile.
Le modalità dell’ascolto devono essere tali da assicurare la serenità e la riservatezza del minore. Da ciò deriva che i genitori difensori e il curatore speciale possono assistere all’audizione solo previa autorizzazione del giudice. Il mancato ascolto del minore determina la nullità della sentenza.
PIANO GENITORIALE
Altra novità introdotta dalla Riforma Cartabia è il piano genitoriale, che deve essere allegato a tutti i ricorsi relativi ai minori e deve indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativamente:
- alla scuola
- al percorso educativo
- alle attività extrascolastiche
- alle frequentazioni abituali
- alle vacanze normalmente godute.
IL TRIBUNALE UNICO PER LA FAMIGLIA E LE PERSONE
Entro la fine del 2024 verrà istituito anche il Tribunale unico per la Famiglia e le Persone, composto dalla sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d’appello, e dalle sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario. I giudici assegnati saranno scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie e assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone.
CONCLUSIONI FINALI
Con la riforma Cartabia si è provato ad introdurre nell’ordinamento novità che dovranno innestarsi nella struttura e nei meccanismi già esistenti, aprendo a zone d’ombra e problemi interpretativi che solo la pratica e il confronto tra gli operatori del settore potrà chiarire.
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