Nel corso della vita può accadere di regalare un oggetto a qualcuno e successivamente pentirsene, sperando di poterlo ottenere indietro.
… nel codice civile
Ma come sono inquadrati i regali e i doni all’interno del nostro ordinamento giuridico e che cosa si prevede rispetto alla possibilità di ripensamento: si può chiedere al Giudice di ordinare la restituzione della cosa o della somma già consegnata all’altro?
A questa domanda, tutt’altro che scontata, già il legislatore del codice civile del 1942 aveva provato a dare una risposta, distinguendo, all’interno della macro categoria delle liberalità (cioè i regali), il contratto di donazione dalle altre liberalità, tra cui figurano i doni fatti per “sdebitarsi” dei servizi resi da terzi gratuitamente e i regali realizzati in occasioni socialmente rilevanti, tra cui – ad esempio – il compleanno, il natale, il superamento dell’esame di maturità o di laurea, il fidanzamento “ufficiale” ed il successivo matrimonio.
La donazione
Con volute semplificazioni, si può quindi dire che ogni attività gratuita con cui un soggetto impoverisce il proprio patrimonio arricchendo quello di un altro, senza ricevere nulla in cambio, potrebbe essere qualificato come un contratto di donazione ai sensi del codice civile.
… tra forma
Donazione che, per essere validamente realizzata, necessità di essere formalizzata in un atto pubblico, a pena di nullità: ossia che, in assenza di atto pubblico, la donazione si considererà come mai avvenuta, con diritto di chi ha effettuato il regalo a vedersi restituito quanto consegnato.
Tuttavia, il legislatore si è preoccupato di chiarire come non tutte le liberalità rappresentino donazione e che non tutte le donazioni devono essere regolate in un atto formale.
… e sostanza
L’art. 783 c.c., infatti, prevede che se il regalo è un bene mobile dal valore contenuto (da valutarsi anche alla luce delle condizioni economiche del donante), la donazione si intenderà conclusa con la sola consegna del bene al destinatario, senza necessità di ulteriori formalità. Con la conseguenza che, se il bene mobile donato è di modico valore, e viene consapevolmente consegnato all’altro come regalo, il ripensamento non sarà tutelato dall’ordinamento, che riconoscerà al ricevente il diritto di trattenere quanto ricevuto. Diversamente la donazione sarà nulla e il donante potrà richiedere la restituzione di quanto regalato.
Assenze di forme si prevedono anche per le liberalità d’uso, che si distinguono dalla donazione in quanto il regalo viene giustificato dal fatto che colui che lo compie intende osservare un uso, cioè adeguarsi ad un costume vigente nell’ambiente sociale di appartenenza. Pertanto, anche nella liberalità d’uso, il regalo non deve comportare un rilevante impoverimento del patrimonio di chi lo compie, pena la possibilità di quest’ultimo di chiedere indietro quanto versato.
Come chiarito dalla Giurisprudenza, infatti, la liberalità d’uso prevista dall’art. 770, comma 2, c.c. non soggiace alla forma della donazione, potendo conservare efficacia se in giudizio si appuri anche che il dono abbia un valore proporzionale alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e ai costumi propri di particolari occasioni, eventi, festività, da valutarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti tra i soggetti coinvolti e della loro posizione sociale.
Le regole per tutti
Tali regole valgono anche per una generalità indeterminata di soggetti ed anche per i fidanzati, indipendentemente dal fatto che questi abbiano manifestato o meno la volontà di contrarre matrimonio.
Ma vanno fatti alcuni distingui.
Infatti, l’ordinamento prevede una particolare disciplina per la restituzione dei doni effettuati tra nubendi laddove questi trovino la loro ragione d’essere nel futuro matrimonio non più contratto.
Il ripensamento dei “promessi sposi”
Per rispondere a questa domanda viene in soccorso l’art. 80 c.c., il quale stabilisce che i doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto, devono essere restituiti a chi effettua il regalo purché questi chieda la restituzione entro 1 anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
In questo caso, quindi, i doni tra promessi sposi assumono un particolare rilievo, non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni ormai sprovviste di causa, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice. Per tali ragioni, laddove si accerti che i doni siano stati fatti esclusivamente “a causa della promessa di matrimonio”, giustificandosi per il solo fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo, se il disponente ha agito entro il termine di prescrizione di un anno, potrà comunque ottenere la restituzione di quanto versato. In difetto, laddove la donazione non sia di modico valore, e sia stata fatta in assenza di atto pubblico, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, colui che ha effettuato il regalo potrà agire in giudizio per ottenere la restituzione di quanto corrisposto.
Considerazioni finali
Come si è detto, le casistiche riconducibili alle norme sopra richiamate sono molteplici e dai confini assai sfumati. Motivo per cui, il desiderio di recuperare quanto donato deve sempre passare per una valutazione accorta, razionale e professionale del caso concreto, funzionale ad appurare se sussistano o meno le condizioni per costringere il ricevente a restituire quanto ottenuto.
Per approfondimenti, il testo integrale del Codice civile italiano è disponibile al seguente link:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262