Cosa accade quando il passeggero subisce un danno durante il trasporto via terra o via mare? In quali condizioni si può agire per ottenere il risarcimento dei danni?
La responsabilità per il danno subito dal passeggero
Per l’ordinamento italiano, nel trasporto di persone e di merci (art. 1678 c.c) il vettore si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro, avvalendosi di mezzi propri o altrui. In questo modo, esso si obbliga non solo ad assicurare la regolarità del trasporto, bensì anche a garantire l’incolumità del viaggiatore. Tuttavia, nel caso in cui il passeggero dovesse subire dei danni, è proprio su di lui che ricade l’onere probatorio di dimostrare l’esistenza di un valido contratto di trasporto, del danno subito e del nesso di causalità tra evento e danno.
La presunzione relativa di colpa e l’art. 1681 c.c.
Nei casi di sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore durante il trasporto, l’art. 1681 c.c. attribuisce la responsabilità al vettore, inquadrandola però non come una responsabilità oggettiva, bensì come una presunzione relativa di colpa.
In altri termini, essa produce i suoi effetti solo laddove il viaggiatore sia in grado di dimostrare il rapporto causale tra il sinistro verificatosi e il trasporto, mentre resta esclusa quando tale nesso sia mancante – ad esempio, laddove si dimostri che l’evento dannoso sia stato provocato da caso fortuito, forza maggiore o, addirittura, dallo stesso danneggiato.
Le parole della giurisprudenza
Questa interpretazione trova conferma nell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in tema, dal quale emerge che la presunzione di responsabilità ex art. 1681 cc ha come presupposto la prova del nesso di casualità tra il trasporto e il verificarsi dell’evento lesivo.
Tale orientamento è confermato anche da una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro, il quale si è pronunciato rigettando la richiesta di risarcimento danni avanzata a seguito di un infortunio subito a bordo di una nave. Nel caso di specie, il rigetto della domanda ha trovato fondamento nella circostanza che la parte attrice “…attribuisce la causa del sinistro allo specifico fatto della presenza di un eccesso di cera. Tuttavia, di tale fatto … nulla viene provato”.
Dunque, riconducendo l’ipotesi alla fattispecie dell’art. 1681 c.c., il Tribunale evidenzia che la presunzione relativa di responsabilità che ricade sul vettore per gli infortuni che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, non solleva il passeggero stesso dall’onere di dimostrare il nesso causale tra il sinistro e l’attività del vettore.
Considerazioni finali
È dunque attualmente pacifico che, nel caso di sinistri occorsi nell’esecuzione di un contratto di trasporto, sia innanzitutto il passeggero danneggiato a sopportare l’onere della prova, dovendo dimostrare non solo l’esistenza e l’entità del danno, ma anche il nesso esistente tra evento dannoso e trasporto. Laddove ciò avvenga, e solo in via residuale, al vettore spetterà di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenirlo.
Come spesso accade, dal medesimo fatto (in questo caso l’incidente occorso durante un contratto di trasporto) possono derivare diversi effetti e responsabilità giuridiche, ben potendo lo stesso rilevare sia in sede civile sia in sede penale, come no.
Anche in tali situazioni diviene quindi indispensabile rivolgersi ad un professionista per verificare le implicazioni giuridiche di tali accadimenti.
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