Un ulteriore step verso l’entrata in vigore del “nuovo” Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza?

Il 5 novembre scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 147, approvato dal Governo italiano il 26 ottobre scorso, in conformità a quanto previsto dalla L. delega per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza emanata nell’ottobre del 2017 (L. 19 ottobre 2017 n. 155), a cui ha fatto seguito il d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. Codice della Crisi d’impresa), che avrebbe dovuto sostituire l’attuale disciplina fallimentare e quella relativa al sovraindebitamento del soggetto non fallibile, già parzialmente vigente, stante il rinvio della sua integrale entrata in vigore, originariamente prevista per metà agosto 2020, a settembre 2021.

Il decreto, giudicato dai primi commentatori come un “indubbio miglioramento” del testo originario, in ogni caso, non stravolge (né avrebbe potuto farlo), l’impostazione di fondo sottesa al testo licenziato dal Governo italiano agli inizi del 2019, confermando la residualità, nelle logiche governative, del concordato preventivo, e la volontà di favorire l’emersione anticipata della crisi quando, ancora reversibile, possa essere composta mediante procedimenti eminentemente negoziali.
Quanto alle novità introdotte (correttive la sostanza più che la forma dell’attuale Codice della crisi e dell’insolvenza), si sottolinea, innanzitutto, una vera a propria “interpretazione autentica” che il legislatore (in questo caso, il Governo, in quanto delegato del Parlamento), ha palesato degli artt. 2086, 2257 e 2475 del codice civile italiano che, si ricorda, sono già in vigore dal 16 marzo scorso.
È stato chiarito, infatti, con maggior nettezza, il distinguo fra atti di “gestione dell’impresa” e predisposizione degli “assetti organizzativi” e, di conseguenza, quali sono i soggetti deputati ad adottarli nell’ipotesi di attività svolta in forma societaria, di persone o s.r.l.: differentemente da quanto sembrava potersi interpretare in precedenza, soltanto la predisposizione degli assetti organizzativi dell’attività d’impresa sono posti a carico (e a responsabilità) degli amministratori, mentre l’attività di gestione in senso stretto potrà essere esercitata anche dai singoli soci non amministratori.
Dal punto di vista concettuale, invece, come detto, è stata confermata l’idea di voler anticipare il momento di emersione dello stato di crisi, per l’occasione ridefinito. All’originaria formulazione di “stato di difficoltà economico-finanziaria” che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni”, si è preferito sostituire la dicitura “squilibrio economico – finanziario”, prevedendo correttivi che riducessero il rischio di c.d. falsi positivi (cioè imprese in bonis catalogate erroneamente come in crisi), che ha sostanzialmente giustificato anche il rinvio dell’entrata in vigore del Codice in questo momento di grave crisi sanitaria ed economica.
Proprio in quest’ottica muovono le correzioni al discusso art. 13 del D. lgs. n. 14/2019, che trova luogo all’interno del temutissimo (e maggiormente innovativo) Titolo II – Procedure di allerta e composizione assistita della crisi, la cui rubrica è stata modificata da “Indicatori della crisi” a “Indicatori e indici della crisi”.
Dal punto di vista contenutistico, quindi, viene operata una differenziazione più netta fra indicatori della crisi ed indici della crisi. Costituiranno indicatori di crisi, perciò, “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore”, che dovranno essere valutati alla luce delle “specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività” che potranno essere rilevati attraverso appositi indici (su cui ci si è già avuto modo di riferire in questo blog) e che dovranno evidenziare non più “”la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, in alternativa, dei 6 mesi successivi, bensì la “non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e [l’] assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso”.
I parametri di riferimento mutano da positivi a negativi, nel senso che la valutazione dovrà appurare l’incapacità di proseguire correttamente e con adeguata liquidità l’esercizio dell’attività d’impresa di semestre in semestre.
Vengono innalzate, altresì, le soglie rilevanti ai fini dell’attivazione dell’allerta esterna da parte delle Entrate (altra questione molto discussa), dovendo l’A.F., in qualità di creditore qualificato, segnalare, analogamente a quanto si prevede per gli organi di controllo interno dell’impresa, all’OCRI (la cui composizione interna è stata parimenti rivista, nel senso di maggiore garanzia di competenze tecniche e di vicinanza al settore di appartenenza del singolo segnalato), le imprese che abbiano accumulato IVA non versata per un ammontare pari a 100.000 mila euro, qualora il volume d’affari per l’anno precedente fosse non superiore a 1 milione di euro, a 500 mila euro per volume fino a 10 milioni e a 1 milione in caso di volume d’affari superiore a 10 milioni di euro.
Quanto ai doveri di controllo interno, si rileva un maggior coinvolgimento del revisore: oltre all’estensione, a suo favore, dell’esonero dall’obbligo di segretezza previsto dall’art. 9 bis del D.lgs. n. 39/2010 (oggi previsto solo per l’organo di controllo, e rilevante ai sensi dell’art. 2407 c.c.), il referente presso la Camera di commercio, a cui siano state effettuate le segnalazioni (del probabile stato di crisi”, dovrà dare idonea comunicazione, ai sensi dell’art. 17 C.C.I. non soltanto all’organo di controllo ma anche al revisore.
Infine, dal punto di vista operativo, il Governo è parso particolarmente attento a rafforzare la possibilità di composizione negoziale della crisi, cercando di ovviare al problema (molto serio) dell’inerzia dei creditori qualificati, Amministrazione finanziaria ed Enti previdenziali, creditori privilegiato e, spesso, principali quanto ad ammontare del credito vantato nei confronti dell’imprenditore in crisi.
A tal proposito, si è esteso anche al concordato preventivo il meccanismo del “silenzio-assenso”, che permette di considerare favorevole il voto dell’Amministrazione finanziaria o degli Enti gestori di previdenza o assistenza obbligatoria che non si sia espressa sulla proposta di concordato entro 90 giorni (prima erano 60), a condizione che l’adesione di quest’ultimi sia determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza per l’approvazione e che la proposta di soddisfacimento di tali “creditori istituzionali” sia più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Tale valutazione, ovviamente, andrà condotta con una stima di massima che tenga conto di ciò che solitamente accade in procedure analoghe.
Con riferimento alle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché alla redazione del piano concordatario, si prevede, poi, la possibilità per il debitore di proporre il pagamento, in modo parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Con riferimento agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (altra grande novità del C.C.I. rispetto alla vigente L. Fallimentare), viene meno la condizione che il soddisfacimento dei creditori dovesse passare, in modo prevalente, dal ricavato della continuità aziendale (mentre tale condizione economico-giuridica resta per il concordato in continuità).

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