Assegno divorzile e nuova convivenza.

Avvocato, famiglia, divorzio, Macerata.

Che cosa accade all’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile nel caso di nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario?

Nel momento di celebrazione delle nozze l’auspicio è che il legame permanga immutato nel tempo: tuttavia, non sempre ciò accade e le cause che possono condurre gli sposi alla separazione personale e, poi, al divorzio sono svariate. Così come diverse sono le conseguenze, sul piano giuridico ed economico, di tale sfaldamento.

 La fonte normativa.

In particolare, all’art.5 comma 6 della L. n. 898/1970 si prevede che: “((Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o  la  cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare  ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di  quello  comune,  del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti  elementi  anche  in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non  può  procurarseli per ragioni oggettive”.

La natura e la funzione.

Dalla lettera della norma è possibile dedurre una natura composita dell’assegno divorzile: da una parte si caratterizza per una funzione assistenziale volta al sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza matrimoniale e dall’altra per una funzione perequativo – compensativa, ossia finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio dell’altro, comprensivo dell’apporto garantito al reddito familiare tramite il proprio sacrificio lavorativo sopportato (Cass. S.U. 18287/2018).

La durata e il termine delle nuove nozze. E la convivenza?

Al comma successivo, la Legge sul divorzio ha specificato che l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile debba cessare qualora il coniuge beneficiario passi a nuove nozze.

Nulla viene detto, invece, rispetto all’eventualità in cui il coniuge intraprenda una convivenza senza contrarre un nuovo matrimonio.

Ci si è chiesti, quindi, se anche a tale ipotesi possa applicarsi l’effetto estintivo automatico previsto dalla norma con riferimento alle nuove nozze oppure no.

In merito a tale problematica si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n.32198/21, nella quale ha precisato che la situazione in esame, comunque da valutarsi caso per caso, parrebbe idonea a far venire meno soltanto la funzione assistenziale dell’assegno divorzile.

Viceversa la nuova convivenza non parrebbe idonea a incidere sulla componente perequativo – compensativa dell’assegno, che non dipende dal nuovo progetto di vita del coniuge visto che dipende dalle scelte e dalle rinunce fatte nel precedente rapporto, nonché dalla sua durata.

Diversamente, parrebbe ingiusto che il coniuge economicamente più debole – che ha sacrificato la propria carriera lavorativa a favore del precedente progetto di vita familiare – debba perdere i diritti alla compensazione di quanto economicamente sacrificato nel precedente rapporto per il solo fatto di intraprendere un nuovo progetto di vita.

Per tali ragioni, è parso quindi illogico alla Corte applicare alla convivenza, in via automatica e analogica, gli effetti estintivi dell’art. 5 l. 898/1970, sia perché non è rinvenibile nessuna previsione ex lege a riguardo sia perché la cessazione automatica della corresponsione si porrebbe in contrasto con la funzione compensativo – perequativa dell’assegno di divorzio che non viene elisa dal nuovo rapporto.

Va però specificato che intraprendere una nuova convivenza può comportare una riduzione quantitativa dell’importo dell’assegno precedentemente corrisposto dall’ex coniuge, conseguente al venir meno della componente compensativa.

Tale riduzione potrà, però, seguire soltanto all’accertamento dell’esistenza di una nuova convivenza, che il giudice dovrà verificare in base ad alcuni parametri come la presenza di figli nella nuova coppia, la co-intestazione di conti bancari, la contribuzione stabile e continuata al patrimonio familiare e alle spese familiare, la dichiarazione anagrafica di coabitazione.

La valutazione va fatta caso per caso.

In definitiva, la nuova convivenza, diversamente dalle nuove nozze, non comporta la perdita automatica dell’assegno divorzile, che resta dovuto perlomeno nella sua componente compensativa salvo riduzioni. Ad ogni modo, la casistica, davvero molto variegata sul punto, merita sempre una valutazione caso per caso da parte di operatori qualificati del settore al fine di valutare il ricorrere, anche nella specifica situazioni, delle condizioni previste dalla legge o dalla giurisprudenza che palesa il diritto di famiglia oggi “vivente”.

Per approfondimenti, il testo integrale della Legge divorzile è disponibile al seguente link:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;898

Per approfondimenti sull’assegno divorzile e la regolamentazione dei rapporti di convivenza:

https://studiolegaleborgiani.it/assegno-di-divorzio-la-nuova-proposta-di-legge-approvata-alla-camera/

https://studiolegaleborgiani.it/assegno-divorzile-le-sezioni-unite-dettano-i-criteri-di-calcolo/

https://studiolegaleborgiani.it/e-possibile-regolare-contrattualmente-la-convivenza-di-fatto/

 

 

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