Danni causati dall’animale domestico.

Avvocato risarcimento danni macerata
Chi risponde del danno provocato dall’animale, anche domestico? in quale sede e a quale titolo? quali regolano la materia e ci sono strumenti per limitare la responsabilità della persona?

 

Animali e diritto civile

Nonostante la crescente attenzione degli operatori del diritto sulla soggettività degli animali, confermate dalle recenti modifiche costituzionali, con cui è stata formalmente attribuita alla legge dello Stato il compito di disciplinare i modi e le forme della loro tutela, gli animali, dal punto di vista civilistico, continuano a rappresentare una res (una cosa oggetto di diritto), da cui l’essere umano (soggetto di diritto) ha diritto a trarre utilità, sia materiale che morale, nel limite del rispetto della loro dignità e del loro benessere, che rappresentano vincoli di matrice internazionale.

La responsabilità del danno causato da un animale: la regola

In base all’art. 2052 c.c., la responsabilità dei danni cagionati da un animale si configura in capo al proprietario o a colui che se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso non solo nel caso in cui l’animale sia sotto la sua custodia, ma anche nel caso in cui fosse smarrito o fuggito, salvo che il soggetto provi il caso fortuito.

Pertanto, si dice, il proprietario risponde per responsabilità oggettiva – fondata cioè sulla sola relazione esistente con l’animale e sulla prova che il danno è causalmente riferibile al fatto di quest’ultimo.

… l’eccezione

La regola generale della responsabilità oggettiva del proprietario/utilizzatore viene però limitata dal caso fortuito, cioè la presenza di un fattore esterno nella causazione del danno, tale da essere imprevedibile, inevitabile ed eccezionale.

Fattore esterno ed imprevedibile che, se non provato dal responsabile, si riterrà non sussistente, esponendo – in sede civile – il titolare al risarcimento del danno causato, così come di recente ribadito dalla sentenza del 22 febbraio 2022 del Tribunale di Verbania con riferimento all’aggressione di un’anziana signora da parte di un cane.

Quali strumenti a copertura del rischio?

Alla luce di quanto sopra, è lecito domandarsi se vi siano strumenti per i proprietari/utilizzatori degli animali per mettersi a riparo, per lo meno in sede civile, dai rischi economici connessi al fatto di questi, ulteriori rispetto all’uso di precauzioni e strumenti di controllo e sicurezza (museruola, guinzaglio, ecc) del proprio animale.

Protezione assicurativa

Fino al 2009 esisteva una black list di razze di animali domestici considerate pericolose, stilata dal Ministero della Salute, per cui era obbligatorio stipulare una polizza assicurativa. Oggi – invece – l’assicurazione sugli animali domestici posseduti non è più obbligatoria, salvo quanto previsto nell’ordinanza del Ministero della Salute del 6.8.2013 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, come successivamente modificata e integrata, da ultimo con ordinanza del 27.7.2021.

… obbligatoria

Con tale atto è stato previsto che i Servizi Veterinari delle ASL, nel caso in cui rilevino un rischio, potranno/dovranno stabilire le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.

D’altro canto, invece, i proprietari dei cani iscritti nel registro dovranno obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

In tutti gli altri casi la stipula di una polizza rimane una facoltà in capo al proprietario, utile a gestire i rischi economici connessi alla presentazione di situazioni non prevedibili.

 

Il testo dell’art. 2052 c.c. è disponibile al seguente link:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262

Se vuoi saperne di più sulla normativa amministrativa applicabile in materia, puoi consultare: https://www.salute.gov.it/portale/caniGatti/dettaglioContenutiCaniGatti.jsp?lingua=italiano&id=1533&area=cani&menu=tutela

Per saperne di più sulle tutele degli animali nel diritto, anche con riferimento alle recenti modifiche costituzionali, suggeriamo la lettura di:

https://studiolegaleborgiani.it/ambiente-e-animali-in-costituzione-quali-conseguenze/

https://studiolegaleborgiani.it/lomessa-cura-del-proprio-animale-puo-configurare-reato-di-maltrattamento/

 

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