I guaiti del cane espongono al risarcimento del danno?

Avvocato risarcimento danni Macerata
Se il cane abbaia di notte, impedendo di fatto al vicino di dormire, il proprietario dell’animale, ai sensi dell’art. 2052 cc., potrebbe vedersi condannato a risarcire il proprio dirimpettaio, laddove il vicino riesca a dimostrare l’effettiva esistenza di un danno, anche alla salute, che sia suscettibile di risarcimento.

È quanto ha stabilito il Tribunale di Nicosia nel 2012 e confermato poi la Corte d’Appello di Caltanissetta nel 2020, riconoscendo – valutate le prove prodotte in giudizio – il risarcimento del danno alla salute subito in conseguenza dei “cupi ululati, nonché continui e fastidiosi guaiti” (specie nelle ore notturne e di riposo) emessi dai cani che i vicini avevano collocato e mantenuto sia sul terrazzo dell’abitazione, sia sul terreno comune.

La vicenda decisa dai Tribunali di merito

Nel caso di specie, il proprietario di due cani continuava a lasciare i due animali sul terrazzo della propria abitazione e sul terreno comune del condominio, nonostante diverse lamentele espresse dai vicini che di notte non riuscivano più a dormire a causa del comportamento degli animali.

Uno dei vicini, debilitato dai continui disturbi al sonno, faceva causa al proprio dirimpettaio sostenendo che il mancato riposo gli avesse provocato non solo danni alla salute ma anche conseguenze personali e professionali.

Circostanza confermata, secondo i Tribunali siciliani, dalle prove dedotte in giudizio, dalle quali sarebbe emerso che il licenziamento subito dal vicino sarebbe stato imputabile proprio al disturbo del sonno provocato dal comportamento degli animali che avrebbe comportato stress e importanti carenze di concentrazione.

Le valutazioni della Cassazione

Diversamente da quanto riferito dai canali di informazione, con la pronuncia n. 23408/22, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della risarcibilità del “danno da guaito dell’animale”, ritenendo inammissibile il ricorso in quanto volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti posti a fondamento delle decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello.

Valutata la correttezza dell’operato dei Giudici precedenti e senza entrare nel merito della vicenda, con la dichiarazione di inammissibilità la Corte ha però senz’altro confermato la precedente sentenza della Corte d’Appello – che aveva condannato il proprietario dei cani al risarcimento del danno subito dal vicino.

I riferimenti normativi: art. 2052 cc e 659 c.p.

Come si è già avuto modo di scrivere in questo blog, nonostante la crescente attenzione degli operatori del diritto sulla soggettività degli animali, quest’ultimi, dal punto di vista civilistico, continuano a rappresentare un oggetto di diritto, da cui l’essere umano (soggetto di diritto) ha diritto a trarre utilità (materiali e immateriali) e del cui comportamento è chiamato a rispondere.

In particolare, nel diritto civile, è l’art. 2052 c.c. a porre in capo al proprietario dell’animale l’obbligo di risarcire il danno provocato da quest’ultimo a terzi, che può verificarsi laddove il fastidio provocato dal cane che abbaia “superi la normale tollerabilità”.

Va ricordato, inoltre, come il fatto dannoso dell’animale può essere causa di responsabilità anche in sede penale. L’art. 659 c.p., infatti, stabilisce che “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a 3 mesi, o con l’ammenda fino a euro 309, che diventa invece da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.

Considerazioni finali.

In conclusione, il comportamento del cane – se esorbita i limiti di tollerabilità – danneggiando beni e diritti altrui (su tutti il diritto alla salute e all’integrità psico-fisica della persona) può esporre il proprietario a responsabilità giuridica, sia civile che penale.

Anche in tali situazioni diviene quindi indispensabile l’assistenza di un professionista per verificare se vi siano effettivamente le condizioni per l’esistenza e l’imputazione del danno e, a seconda dei casi, se vi siano concrete possibilità per ottenere il risarcimento o negarlo.

Per saperne di più sulla risarcibilità dei danni causati dagli animali domestici consigliamo la lettura al seguente link:

https://studiolegaleborgiani.it/danni-causati-dallanimale-domestico/

Per saperne di più sulle tutele degli animali nel diritto, anche con riferimento alle recenti modifiche costituzionali, suggeriamo la lettura di:

https://studiolegaleborgiani.it/ambiente-e-animali-in-costituzione-quali-conseguenze/

https://studiolegaleborgiani.it/lomessa-cura-del-proprio-animale-puo-configurare-reato-di-maltrattamento/

 

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