Il d. lgs. 170/2021, attuativo della direttiva (UE) 2019/771, ha introdotto alcune importanti novità al Codice del Consumo per i contratti conclusi successivamente all’1.1.2022.
L’intervento ha comportato la modifica degli artt. da 128 a 135, oltre all’introduzione dei nuovi articoli da 135 bis a 135 septies.
Quali sono le novità introdotte nell’ultimo anno al Codice del Consumo?
Come sono cambiate rispettivamente la posizione del consumatore e quella del venditore?
La nuova definizione di bene di consumo
In generale, il legislatore è intervenuto per ampliare l’ambito applicativo della disciplina. Questa, infatti, non è più rivolta esclusivamente ai beni di consumo, ma ai beni in senso lato, comprendendo anche quelli con elementi digitali o con contenuti e servizi digitali incorporati, gli animali vivi, finanche ai beni usati. Ancora, e a differenza di quanto accadeva in passato, vengono individuati espressamente i requisiti oggettivi e soggettivi di conformità del prodotto al contratto. In particolare, il prodotto deve corrispondere alla descrizione, nonché riflettere la funzionalità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche individuate dal contratto. Inoltre, esso dovrà essere idoneo agli scopi ordinari e al particolare utilizzo voluto dal consumatore.
La nuova responsabilità del venditore
Uno dei profili di novità maggiormente rilevanti attiene alla responsabilità del venditore. Questo, infatti, è responsabile per qualsiasi vizio di conformità del bene che si dovesse manifestare entro due anni dal momento della consegna del bene stesso, dovendo dunque garantire che il bene sia privo di difetti o vizi e che sia conforme al contratto. Ad ogni modo, ai fini della garanzia legale rilevano soli i vizi originari, non anche quelli sopravvenuti e derivanti da cause esterne.
La nuova posizione del consumatore
Al contempo, l’intervento ha fatto venir meno l’onere del consumatore di denunciare i difetti del prodotto entro due mesi dalla loro scoperta, a pena di decadenza dei propri diritti. Il consumatore può ora richiedere la garanzia entro il termine di 26 mesi dalla consegna, essendo questo è il termine entro il quale si prescrive l’azione per esercitare il proprio diritto di garanzia.
Ancora, laddove gli eventuali difetti dovessero presentarsi entro un anno dal momento della consegna, essi si considerano originari, dunque già esistenti al momento della consegna stessa, con presunzione di responsabilità del venditore. Trascorso tale termine, invece, sarà il consumatore a dover fornire la prova di tale circostanza.
I rimedi offerti dalla garanzia legale
Restano invece invariati i rimedi compresi nella sfera della garanzia legale: ripristino delle conformità, riduzione proporzionale del prezzo, risoluzione del contratto. Con riferimento al primo, che deve avvenire entro un congruo lasso di tempo e senza spese o inconvenienti per il consumatore, il consumatore potrà peraltro scegliere se avvalersi della riparazione o, piuttosto, della sostituzione.
Considerazioni finali
Con l’ultima modifica, il legislatore italiano – in attuazione di quanto deliberato in sede europea – ha inteso rafforzare la posizione del consumatore (storicamente considerato parte debole) nel rapporto contrattuale, offrendogli modalità più elastiche per esercitare il proprio diritto di garanzia legale, anche tramite l’eliminazione di alcuni ostacoli frapposti dalla precedente normativa.
Ad ogni modo, le pretese del consumatore andranno comunque veicolati tramite attività e azioni che non vanno esenti da complicazioni, sia nel merito, sia burocratiche. Per cui, anche in questi casi, il supporto di professionisti esterni è sicuramente consigliato ed utile per valutare la fondatezza delle proprie ragioni nonché le diverse alternative e opportunità.
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