L’adesione a un Social costituisce un contratto?
Ci sono – pertanto – regole e principi da rispettare nella redazione, da parte delle Piattaforme, delle condizioni generali d’uso? La questione è stata di recente trattata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con riferimento ad un noto social network, che ha risposto a tali quesiti, nel solco dell’interpretazione estensiva del dovere di informazione e di trasparenza gravante sul Professionista.
Gli interrogativi di fondo
Di recente l’Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un procedimento di accertamento della vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali d’uso di un noto Social network, che fornisce – tra gli altri – servizi di creazione e condivisione di video e contenuti, rispondendo alla domanda sulla natura contrattuale o non contrattuale del rapporto in essere tra utente e Piattaforma e, in secondo luogo, sull’esistenza di regole e principi guida nella redazione di tali regolamenti d’uso, unilateralmente predisposti dalla Piattaforma.
Il procedimento
A seguito delle segnalazioni pervenute da Associazioni italiane a tutela dei consumatori, cioè di formazioni sociali che hanno per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti, con ciò intendendosi la persona fisica che agisce – nel mercato europeo – per scopi squisitamente personali, e quindi estranei all’attività imprenditoriale, ha avviato un procedimento istruttorio (CV224) nei confronti di una Società operante nel settore dei social media ed esercente “servizio di piattaforma per la condivisione di video” per verificare la natura contrattuale del rapporto e, di riflesso, la vessatorietà delle clausole, che – in presenza di un rapporto contrattuale tra Professionista e Consumatore – si presumono vessatorie ex art. 33, comma 2 Cds, se riguardano aspetti contrattuali idonei a sbilanciare il rapporto in favore del professionista predisponente.
Le risposte
Conclusa l’istruttoria e valutate le difese della Piattaforma e le valutazioni espresse dalle Associazioni e gli Enti intervenuti nelle consultazioni ai sensi dell’art. 37 bis, comma 1 Cds, l’Autorità ha confermato, in primo luogo, la qualificazione come contrattuale del rapporto tra Piattaforma social e consumatore ai sensi del codice del consumo, in quanto il corrispettivo del rapporto, anche se non monetario, va individuato nei dati personali e nei contenuti – generati dagli Utenti, gratuitamente licenziati alla Piattaforma dai consumatori/creatori.
In secondo luogo ha ribadito alcuni principi guida nella redazione delle clausole contrattuali dei cosiddetti accordi B2C, facenti capo al principio – di matrice europea – del dovere di informazione e trasparenza.
Principio che, in materia contrattuale, deve esprimersi nella predisposizione di clausole non solo chiare dal punto di vista lessicale, ma anche idonea a consentire al consumatore di valutare, sulla base di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze anche economiche che derivano dall’adesione al contratto.
I rimedi e le valutazioni da fare
Nel panorama europeo, con l’incalzare della digitalizzazione e dell’accentramento del potere contrattuale in poche grandi realtà digitali, la disciplina imperativa posta a tutela del consumatore continua ad essere un importante baluardo a presidio dell’equità contrattuale tra Professionisti e operatori del mercato che agiscono per interessi personali. Tuttavia, la sussistenza dei presupposti per ottenere tali tutele deve essere valutata nel caso concreto, sebbene potendo confidare – in talune ipotesi – sulla presenza di presunzioni poste a favore del Consumatore che, se non altro, agevolano l’iter verso il riconoscimento delle proprie ragioni.
Per approfondimenti, il testo integrale del Provvedimento dell’Antitrust è disponibile al seguente link:
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2022/2/CV224
Se vuoi saperne di più sulle novità normative in materia di Social Network e, più in generale, Piattaforme digitali, puoi consultare altri nostri articoli ai seguenti link:
https://studiolegaleborgiani.it/identita-ed-eredita-digitale-quale-regolamentazione/