Risarcimento del danno da fauna selvatica

avvocato fauna selvatica

Chi è responsabile per il danno subìto da un animale selvatico durante la circolazione stradale? In quali condizioni si può agire per ottenere il risarcimento dei danni? E se l’evento si verifica in autostrada?

 La responsabilità per il danno cagionato da animali…

In aggiunta alla regola generale d’imputazione per lo meno colposa della responsabilità risarcitoria, di cui all’art. 2043 c.c., come già si è avuto modo scrivere nel nostro Blog, l’ordinamento civilistico italiano prevede fattispecie di responsabilità cd. oggettiva, per la quale un soggetto risponde anche in assenza di dolo o colpa propri, per fatti invero dipendenti dalla condotta altrui o verificatisi nello svolgimento di particolari attività oppure riferibili a cose o animali.

In caso di danni cagionati da animali, il Codice civile attribuisce tale responsabilità “oggettiva” al proprietario dell’animale o a “chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso […] sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito”, salvo che non venga provato il caso fortuito.

In altri termini, per andare esenti da responsabilità, il proprietario o il terzo che “dispone di un potere di governo” dovranno dimostrare che l’evento dannoso si sia verificato a seguito di una causa esterna, imprevedibile, inevitabile ed eccezionale senza che il soggetto oggettivamente responsabile possa impedirla.

Ma se il danno (pensiamo alla circolazione stradale) viene cagionato da un animale selvatico? Si applica tale fattispecie di responsabilità con tutte le conseguenze in tema di prova liberatoria?

…selvatici

Solo di recente la giurisprudenza di legittimità, mutando il proprio orientamento precedente, ha iniziato ad applicare l’art. 2052 c.c. anche ai danni provocati dalla fauna selvatica non solo alla circolazione stradale ma anche alle coltivazioni e altri beni giuridicamente rilevanti.

La ragione, per i giudici della Corte di cassazione, sta nel fatto che tale norma non è limitata ai soli animali domestici, bensì ricomprende tutti “quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo, prescindendo dall’esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi”.

Con particolare riferimento alla circolazione stradale, in precedenza, per lungo tempo la giurisprudenza si è orientata nel senso dell’applicazione dell’art. 2043 c.c., con l’importante conseguenza che era onere del danneggiato provare la condotta colposa dell’ente pubblico a cui è affidata la gestione della strada.

Con l’applicazione dell’art. 2052 c.c., invece, l’onere della prova grava sul “gestore dell’animale”, il quale potrà sottrarsi alla responsabilità dando prova del caso fortuito (l’evento dipende da altri o, comunque, da cause esterne sopravvenute e non prevedibili.

Ma chi è il soggetto individuato dalla legge come responsabile per i danni da fauna selvatica? E qual è l’iter per richiedere il ristoro del danno?

La procedura risarcitoria

Le specie selvatiche protette sono patrimonio indisponibile dello Stato. La legge 157/1992, infatti, attribuisce alla Regione tale fattispecie di responsabilità, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.

In altri termini, è la Regione l’ente deputato alla “custodia” delle strade, con facoltà di delegare ad altri enti (i Comuni o le Province, ad esempio), l’attività di prevenzione e controllo degli animali selvatici, pur rimanendone il responsabile giuridico in caso di sinistri.

Quando l’evento si verifica in Autostrada: corresponsabilità del gestore

Laddove lo scontro con l’animale selvatico si verifichi nel tratto autostradale, indipendentemente dalla responsabilità dell’ente, anche il gestore del tratto autostradale può essere chiamato a rispondere del sinistro ex art. 2051 c.c. per non aver garantito la sicurezza della carreggiata, in aggiunta alla possibile responsabilità contrattuale.

Anche in questo caso il danneggiato potrà beneficiare dell’inversione dell’onere della prova, che incomberà sull’ente concessionario, trattandosi di un’ulteriore ipotesi di responsabilità oggettiva.

Considerazioni finali

In caso di sinistri derivanti dal comportamento di un animale selvatico, il danneggiato parrebbe poter beneficiare di un onere della prova alleggerito, fermo l’obbligo di descrivere il fatto e provare gli elementi costitutivi a sostegno della sua pretesa (tramite documentazione, fotografie, testimonianze dei presenti, rapporti delle autorità ecc.).

Ad ogni modo, anche tali situazioni necessitano di un’analisi caso per caso per valutare la fondatezza delle proprie pretese. Diviene quindi indispensabile rivolgersi ad un professionista per valutare le implicazioni giuridiche di tali accadimenti.

Saperne di più

Per saperne di più sulla responsabilità oggettiva e sulle sue diverse forme, nonché sulle implicazioni penali della circolazione stradale e sul concorso tra più responsabili civili.

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