Amministrazione di condominio e condomini morosi.

avvocato macerata condominio
Può un condomino moroso vedersi sospesa la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato quali acqua e riscaldamento?

E l’eventuale norma che legittimi una tale azione da parte del condominio è da considerarsi incostituzionale per contrasto al diritto alla salute? Una recente ordinanza del Tribunale di Perugia si è posta il problema.

 La riforma del 2012 e l’art. 63 disp. att. c.c.

Con la legge di riforma del condominio n. 220/2012 sono state introdotte diverse innovazioni di disciplina, tra cui il nuovo art. 63 disp. att. c.c. il quale, al terzo comma, conferisce all’amministratore di condominio la facoltà di esercizio di un potere-dovere, in caso di “mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, […] sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.

Le forme di tutela

Facoltà che, come riconosciuto – anche di recente dal Tribunale di Perugia – può essere avanzata dal condominio, per il tramite dell’amministratore, anche in via cautelare, unitamente all’autorizzazione ad adottare le misure e gli interventi tecnici necessari al distacco delle predette utenze limitatamente all’abitazione del condomino moroso.

Tra interpretazione e solidarietà sociale

Tale disposizione, però, è stata da sempre criticata da alcuni studiosi della materia e dalla stessa giurisprudenza, poiché potenzialmente in contrasto con il supremo diritto alla salute, sancito all’art. 32 Cost. Da una parte, infatti, si è sostenuto che la fruizione di acqua e riscaldamento costituissero diritti essenziali, perché funzionali alla tutela della salute e, ancora prima, della dignità umana e che, pertanto, i diritti di credito vantati dal condominio dovessero comunque recedere rispetto ai bisogni primari del condomino moroso.

Altro filone giurisprudenziale, da ultimo ripreso dai giudici perugini, favorendo un’interpretazione letterale della norma, ha evidenziato come nell’intenzione del legislatore non vi fosse alcuna distinzione tra servizi essenziali e non essenziali.

Con l’ovvia conseguenza che, un’eventuale interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 63 disp. att. c.c. – atta a limitare la sua applicazione ai soli servizi non essenziali – avrebbe determinato un ingiustificato, eccessivo e arbitrario depotenziamento della norma, rendendone l’applicazione relegata a casi marginali, posto che la maggior parte delle utenze rappresentano servizi essenziali.

La norma in esame, infatti, secondo tale ricostruzione troverebbe la sua ragion d’essere nella tutela dell’interesse dei consociati evitando, in questo modo, che il condominio si possa fare carico ad oltranza della morosità del singolo, correndo il rischio di essere esposto ad iniziative recuperatorie ed esecutive da parte dei propri fornitori.

Interpretazione, quest’ultima, senz’altro più rigorosa rispetto alla precedente e che si mostra idonea ad impedire la creazione di paradossali obblighi coattivi e indeterminati di “solidarietà sociale”.

Strumenti di solidarietà sociale che, invece, è compito dell’autorità statale prevedere e attuare, laddove ricorra un “documentato stato di disagio economico sociale” del soggetto moroso ma che difficilmente possono accollarsi ai condomini adempienti e al condominio in sé che, in questo modo, subiscono un aggravio forzato della loro situazione patrimoniale.

Considerazioni finali

A distanza di un decennio dalla riforma, l’interpretazione del potere-dovere ex art. 63 disp. att. c.c. non ha raggiunto un’unitarietà e, come spesso accade, il suo ambito di applicazione va valutato in concreto, previa analisi delle caratteristiche e delle sfumature del singolo caso, da svolgersi con l’ausilio di soggetti qualificati, al fine di individuare la miglior tutela possibile.

 Il testo dell’art. 63 disp. att. c.c. è disponibile al seguente link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318

Per ulteriori approfondimenti in materia condominiale e, nello specifico, sulla titolarità del lastrico solare, si suggerisce la lettura del nostro articolo disponibile al seguente link: https://studiolegaleborgiani.it/cessione-del-godimento-ad-un-terzo-del-lastrico-solare-condominiale-e-possibile-e-con-quali-maggioranze/

 

 

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