Il recente d. lgs. n. 184 del 2023, nell’attuare la Direttiva UE n. 2118/2021, ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di obblighi assicurativi gravanti sui proprietari dei veicoli destinati alla circolazione stradale.
La nuova definizione di “uso di veicolo”
Le ragioni che hanno portato alla riforma europea sul concetto di “uso di veicolo” possono essere condensate nella necessità di garantire, in tutti gli Stati membri, una tutela minima eguale ed omogenea rispetto ai sinistri provocati da veicoli idonei a circolare su strada.
La direttiva 2021/2118, quindi, nel definire l’“uso di veicolo”, ha precisato che tale locuzione include tutti i veicoli che al momento del sinistro siano idonei a fungere da mezzo di trasporto, e che per “uso” si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento.
Il nuovo d. lgs. 22 novembre 2023, n. 184
Con il decreto legislativo n. 184/2023 il legislatore italiano ha recepito la direttiva UE 2021/2118, innovando sia il Codice della strada (d. lgs. n. 285/1992), sia il Codice delle Assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005).
Tra le novità si segnala l’introduzione della nuova definizione di “veicolo”, intendendosi: a) “qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia”, con una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h oppure in alternativa, con un peso netto massimo superiore a 25 Kg. ed una velocità di progetto massima superiore a 14 Km/h; b) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo come sopra illustrato a prescindere che sia ad esso agganciato o meno”; c) “i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno. Sono, invece, esclusi a) “le sedie a rotelle destinate ad essere utilizzate esclusivamente da persone con disabilità fisica, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore”; b) le macchine per bambini che saranno incluse/escluse sulla base dei nuovi requisiti di peso o di velocità previsti in via generale per tutti i veicoli.
È stato poi introdotto l’obbligo di assicurazione R.C.A generalizzato, “che interessa tutti i veicoli rientranti nella categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. rrr) purchè essi siano utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento del sinistro, prescindendo dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui lo stesso viene utilizzato e dal fatto che sia fermo oppure in movimento”.
In sostanza, rispetto al precedente testo normativo, che stabiliva l’obbligo assicurativo solo per “i veicoli a motore fatti circolare su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”, oggi l’obbligo assicurativo viene ricollegato alla concreta funzione di mezzo di trasporto.
Si è così modificato l’oggetto dell’“obbligo assicurativo r.c.a”, estendendolo sia ai veicoli che circolano in zone soggette a restrizione, sia a quelli fermi in aree private purché si tratti di mezzi concretamente idonei a circolare.
Le deroghe all’obbligo assicurativo
Tale obbligo assicurativo è derogabile nei seguenti casi: a) i veicoli siano stati formalmente ritirati dalla circolazione; b) i veicoli il cui utilizzo sia stato vietato, temporaneamente o permanente, da un provvedimento dell’autorità competente; c) i veicoli che, pur astrattamente idonei a circolare, non siano idonei all’abituale funzione di mezzo di trasporto (si pensi in questo caso a tutti quei veicoli che, per qualsiasi ragione, sono stati privati del motore o di un altro pezzo meccanico fondamentale per il loro funzionamento; d) i veicoli il cui utilizzo sia stato sospeso, previa comunicazione all’assicurazione.
La sospensione dell’assicurazione.
Come anticipato sopra, la nuova normativa non ha eliminato la possibilità di “sospendere” l’assicurazione durante il periodo annuale di copertura, prevedendo la possibilità di prorogare più volte il termine di sospensione, con una durata massima pari a dieci mesi (undici per i veicoli storici) rispetto all’annualità, a condizione che ne venga fatta formale comunicazione all’assicurazione dieci giorni (5 per i veicoli storici) prima della scadenza del periodo di sospensione, ferma la possibilità del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’IVASS, di disciplinare ulteriori casi e modalità di sospensione dell’obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli.
SUGGERIMENTI DI LETTURA:
Per saperne di più sulle recenti modifiche introdotte al Codice della Strada, sulla risarcibilità dei sinistri tra veicoli, tra veicoli e pedoni, tra veicoli e animali selvatici, nonché sulla disciplina del concorso di colpa.