Sinistri stradali e concorso di responsabilità tra amministrazione e danneggiato

Avvocato incidente assicurazione Macerata

Cosa accade quando un incidente è indotto anche dalle cattive condizioni della strada? Quando risponde l’amministrazione competente? Quando e in quale misura può subentrare la responsabilità del danneggiato?

In una recente sentenza di fine maggio scorso, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi rispetto ad un sinistro ritenuto causato, dai Giudici di merito, sia dalla condotta imprudente del conducente, sia dalla cattiva manutenzione del manto stradale oltre che dalla mancanza di segnaletica e dalla scarsa illuminazione pubblica, confermando l’orientamento giurisprudenziale per cui, in ipotesi simili, la responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c. può concorrere con la responsabilità colposa del danneggiato.

La vicenda giudiziale

La sentenza in discorso vede protagonista un Comune, citato in giudizio per il risarcimento dei danni da parte degli eredi di un uomo deceduto a seguito di un incidente avvenuto su una strada priva di illuminazione pubblica, a causa di un violento schianto contro un muro, non segnalato, posto al lato della carreggiata.

Tanto la sentenza di primo grado quanto quella della Corte di Appello accoglievano la domanda dei ricorrenti, riconoscendo però il concorso di responsabilità.

Infatti, se da un lato le condizioni della carreggiata non consentivano di prevedere ed evitare l’impatto contro il muro, d’altro lato la velocità del mezzo era da considerarsi inadeguata allo stato dei luoghi.

L’esclusione della responsabilità del custode

Il caso fortuito viene menzionato dall’art. 2051 c.c. come fattore escludente la responsabilità del custode, ove stabilisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, cioè salvo che si dimostri che il danno sia stato provocato da un evento che, nelle specifiche condizioni di tempo e di luogo, non era prevedibile in quanto non determinabile a priori.

La posizione della Corte di Cassazione

Nel rigettare il ricorso proposto dal Comune di Palermo, la Corte di Cassazione ha ribadito che la responsabilità civile si presenta come un istituto “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principî anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo del risarcimento del danno”, riconoscendo la possibilità del concorso di due distinte responsabilità (conducente e ente custode della via pubblica) nella causazione di un medesimo evento dannoso (sinistro e successivo decesso del conducente).

Riflessioni conclusive

La responsabilità del custode, stabilita in termini generali dall’art. 2051 c.c. trova applicazione anche nei confronti degli enti territoriali, quali custodi di luoghi pubblici (tra cui le strade), e trova fondamento su elementi fattuali individuabili sia in positivo, attraverso la dimostrazione del nesso causale tra la cosa custodita e il danno, sia in negativo, tenuto altresì conto che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la “res”, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, dovendosi pertanto escludere che sul custode gravi un’imputazione per colpa presunta.

La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne i l controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, ricostruisce la Corte, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità da cosa in custodia, bensì è elemento estrinseco del quale va tenuto conto l’intento di responsabilizzare il custode della “res” o di controbilanciare la signoria di fatto legittimata dall’ordinamento. Tali aspetti possono essere, cioè, spiegazioni del criterio scelto per allocare il danno, pur non essendo elementi costitutivi della regola di fattispecie, né elementi di cui tener conto per escludere l’obbligazione risarcitoria in capo al custode.

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