VIAGGI IN AEREO. NON E’ DOVUTO IL RIMBORSO SE IL RITARDO DIPENDE DA CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.

Recentemente la Corte di giustizia dell’Unione europea ha avuto modo di pronunciarsi sul diritto del passeggero a vedersi risarcito il danno connesso al ritardo accumulato dal vettore aereo rispetto a quello indicato al tempo di acquisto del biglietto, dando nuove indicazioni circa l’interpretazione della nozione “ampia” di “circostanze eccezionali” e “misure ragionevoli” contenute nel regolamento n. 261/2004, atto a disciplinare i diritti dei passeggeri aerei.

La controversia originava dal diniego di rimborso da parte della compagnia aerea Transportes Aèreos Portugueses che, ricevuta la richiesta risarcitoria da parte del passeggero, motivava tale determinazione sottolineando come il ritardo accumulato fosse stato dipeso dal comportamento molesto di un passeggero, verificatosi su un altro volo operato con lo stesso aeromobile e che aveva comportato, di conseguenza, un dirottamento del medesimo. Tale circostanza, ad avviso della compagnia aerea, era di per sé riconducibile nel novero delle “circostanze eccezionali” che, per imprevedibilità, escludono la responsabilità del vettore e, per l’effetto, il diritto al risarcimento del passeggero.
La questione, giunta dinanzi ai giudici portoghesi, veniva rimessa in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, deputata all’interpretazione della legislazione di matrice europea.

Chiarendo i dubbi emersi in corso di causa, la Corte ha, quindi, stabilito che per “circostanze eccezionali” si possono intendere tutti gli eventi che non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e che sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, quale è sicuramente il comportamento molesto di un passeggero.
È stato in ogni caso precisato, poi, che nell’ipotesi di una circostanza eccezionale, il vettore aereo che intende sottrarsi all’obbligo di compensazione pecuniaria deve avvalersi “di tutti i mezzi a sua disposizione per garantire un riavviamento ragionevole, soddisfacente, e nel più breve tempo possibile, mezzi tra i quali figura la ricerca di voli diretti o non diretti operanti eventualmente da altri vettori aerei, e che arrivino meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato”.

Con tale pronuncia dall’importante valore ermeneutico, dunque, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ribadito come, in linea generale, il vettore debba ritenersi responsabile del ritardo, salvo non provi che lo stesso derivi da un evento eccezionale, tra cui il comportamento molesto e non arginabile tenuto dal passeggero di altro volo, e sempre a condizione che il vettore dimostri di aver offerto al passeggero un rimedio adeguato, che abbia permesso al passeggero un riavviamento ragionevole, soddisfacente e nel più breve tempo possibile.

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