LE IMMAGINI DEI MINORI SUI SOCIAL: IL LIMITE DEL CONSENSO DEI GENITORI.

E’ legittimo “condividere” e “postare” l’immagine dei minori sui vari Social Network, purchè ci sia il consenso di entrambi i genitori, esercenti la responsabilità genitoriale.

Di recente il Garante della Privacy è intervenuto a seguito della pubblicazione di alcune immagini di studenti nel sito web del MIUR, evidenziando la non necessità, per la Pubblica Amministrazione, di acquisire  il consenso dei genitori, qualora la pubblicazione avvenga per finalità istituzionali e i dati siano raccolti e trattati in forza di legge o regolamento. Il fine istituzionale indicato nel PTOF e la legge o il regolamento che autorizzano la pubblicazione, legittimerebbero, quindi, anche gli Istituti scolastici a pubblicare immagini di studenti nei loro siti web.

Di diverso avviso è, invece, la giurisprudenza di merito che, in un’ottica garantista del minore, sembra non prescindere dal consenso di entrambi i genitori per la divulgazione delle immagini di minori per scopi privati e commerciali.

Il riconoscimento del pericolo, insito nella pubblicazione sui social network delle foto dei minori, infatti, ha, in alcuni casi, condotto i Giudici a comminare sanzioni in capo ai genitori che, pubblicando le immagini dei propri figli sui portali più seguiti, violino il diritto alla riservatezza e all’immagine personale degli stessi.

In una pronuncia, in particolare, il Tribunale di Mantova ha ritenuto ammissibile ordinare la rimozione delle foto già postate e ribadire il divieto di pubblicare nuove foto, qualora manchi il consenso dell’altro genitore (sentenza n. 18226 del 19 settembre 2017: “La pubblicazione di foto di minori sui social network da parte di un genitore, con l’opposizione dell’altro, è un comportamento potenzialmente pregiudizievole perché consente la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, anche sconosciute, che possono avvicinarsi ai bambini con cattive intenzioniIl comportamento della madre che provvede a pubblicare le fotografie dei figli minori sui social network, nonostante l’opposizione del padre, integra la violazione della norma di cui agli art. 10 c.c., del combinato disposto degli artt. 4, 7, 8 e 145 d.lgs. 196/2003, degli artt. 1 e 16, comma 1, Convenzione di New York del 20/11/1989 ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176, in quanto l’immagine fotografica dei figli costituisce un dato personale ai sensi dell’art. 4 lett. a), b), c) del d.lgs. 196/2003 e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata. Nella specie, dunque, va disposta la rimozione delle immagini pubblicate e va impartito l’ordine di inibitoria alle madre di astenersi dal pubblicare le fotografie dei figli minori sui social network”). Nel caso in questione, i genitori dei minori (ex conviventi), avevano sottoscritto un accordo secondo il quale “la madre e il padre si impegnavano a non pubblicare alcuna fotografia sui social dei minori e ad eliminare tutte quelle da loro stessi già postate”. Tale accordo non è stato rispettato dalla donna, alla quale è stato intimato, con un provvedimento d’urgenza inaudita altera parte, di non postare più alcuna immagine dei bambini, insieme ad un risarcimento danni per le foto già postate.

Tra i principi giuridici e i meccanismi normativi a fondamento della sentenza in esame assume particolare rilievo la legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941). L’art. 96 della suddetta legge, nello specifico, stabilisce che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”, salvo eccezioni.

Ancora, ai sensi dell’art. 10 C.C. “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

La sentenza mantovana rispetta, anche, il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016), il quale dispone che la fotografia, come qualsiasi altro elemento identificativo, rappresenta un dato personale che non può essere diffuso senza l’autorizzazione del soggetto interessato. Se poi la fotografia riguardi un minore, assume particolare importanza anche la Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (Conv. NY 20.11.1989, ratificata dall’Italia con L. 27.5.1991 n. 176), che prevede una tutela rafforzata quando il soggetto protagonista degli “scatti” sia un minore.

Pertanto è in linea con il quadro normativo sopra delineato, la necessità del consenso di entrambi i genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, alla pubblicazione delle immagini relative ai minori.

Fermo restando che per “pubblicazione” s’intende la divulgazione dell’immagine attraverso qualsivoglia mezzo che la renda pubblica (mostre, siti internet, riviste, cartelloni pubblicitari, ecc.), è opportuno tenere presente che vi è una netta distinzione tra la pubblicazione della foto del minore per scopi privati e per scopi pubblicitari. La pubblicazione di foto del minore per fini commerciali, infatti, richiede, oltre alla liberatoria firmata da entrambi i genitori, anche l’informativa sulla privacy da sottoporre agli stessi. Inoltre, laddove, grazie a tale utilizzo dell’immagine, si dovessero percepire dei guadagni, gli stessi potranno essere riscossi dai genitori solo previa autorizzazione del giudice tutelare a seguito di apposita istanza, e non autonomamente (art. 320 c.c.)

In caso di inosservanza della disciplina legislativa sopra richiamata, la legge prevede un risarcimento per illecito di natura civile, consistente nella rimozione immediata, ad opera del giudice adito, delle immagini in questione, nonché la liquidazione di una somma a titolo di risarcimento dei danni morali provocati dallo loro pubblicazione.

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